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nuova disciplina dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie - ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022.

Il Ministro della salute ha definito una nuova disciplina dell’utilizzo delle cosiddette mascherine, stabilendo che è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

 - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

-  mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

-  mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

 b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

 a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

 b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

 c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Viene pertanto meno l’obbligo di indossare le mascherine all’interno delle attività turistico ricettive sia all’aperto sia al chiuso.

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

L’ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 che conterrà una nuova disciplina legislativa della materia.

Si segnala che l’ordinanza ministeriale non menziona i lavoratori, salvo alcune disposizioni specifiche concernenti i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati, va però considerato che sono tuttora in vigore le regole previste nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali, aggiornato il 6 aprile 2021, che prevedono l’uso delle mascherine.

A tal riguardo, si informa che le Confederazioni si incontreranno il prossimo 4 maggio per verificare se prorogare o modificare le attuali regole.

In tale ambito sarà valutata l’opportunità di mantenere l’utilizzo delle mascherine, fino al termine della scadenza prevista dall’ordinanza ministeriale, in considerazione della loro funzione di dispositivi di protezione individuale.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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