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certificazioni verdi Covid-19 sui luoghi di lavoro – disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 – approvazione in via definitiva

 

 

verifiche sul green pass

Al quinto comma dell’articolo 1 del decreto-legge n. 127 del 2021 è aggiunto un periodo che, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche relative al possesso del green pass, consente ai lavoratori di consegnare al proprio datore di lavoro copia del green pass. I lavoratori che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

La novità è da accogliere positivamente, in quanto semplifica il controllo delle certificazioni soprattutto nelle imprese di minori dimensioni.

In relazione all’operatività delle disposizioni in questione, è opportuno tuttavia evidenziare che il Garante per la protezione dei dati personali ha formulato alcuni rilievi in relazione alla possibilità di consegna del green pass al datore di lavoro (https://bit.ly/32aDjTv).

Un’ulteriore precisazione in merito alle attività di controllo è contenuta nell’aggiunta al quarto comma dell’articolo 3, con riferimento ai lavoratori in somministrazione, per i quali la verifica del rispetto delle prescrizioni in commento compete all'utilizzatore. Al somministratore compete invece l’onere di informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

 

scadenza del green pass in corso di prestazione lavorativa

Viene recepita nel testo di legge quella che era una interpretazione di prassi e con l’aggiunta dell’articolo articolo 3-bis viene disposto che per i lavoratori dipendenti la scadenza della validità del green pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. In questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

 

sostituzione del lavoratore nei datori di lavoro con meno di 15 dipendenti

Una modifica al comma 7 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 127 chiarisce che i dieci giorni durante i quali i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti possono sostituire, trascorsi cinque giorni, il lavoratore sospeso perché privo di certificato verde sono giorni lavorativi e la sostituzione è rinnovabile più volte fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Distinti saluti.

 

                                                                                          Il Direttore Generale

                                                                               (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

alllegato

 


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