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coronavirus – ingressi in Italia - ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021 – Gazzetta Ufficiale n. 77 del 30 marzo 2021

Il Ministro della Salute ha emanato una nuova ordinanza che prevede, fino al prossimo 6 aprile, l’obbligo di quarantena di 5 giorni e di ulteriore test molecolare o antigenico a mezzo di tampone al termine di detto periodo per le persone in ingresso in Italia dai Paesi e territori di cui all’elenco C dell’Allegato 20 del dpcm 2 marzo 2021, e cioè:

-       Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Restano ferme le altre indicazioni fornite dagli articoli 49, 50, 51 e 57 comma 2 del dpcm 2 marzo 2021.

Pertanto, tutti coloro che intendono entrare in Italia avendo soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in un Paese sopra elencato, indipendentemente dall’esito del test a mezzo di tampone che sono già tenuti ad effettuare all’ingresso in Italia, devono sottoporsi ad un periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 5 giorni presso la propria abitazione o dimora, nonché ad un ulteriore test molecolare o antigenico al termine di tale periodo.

Tali disposizioni, in assenza di insorgenza di sintomi da Covid-19, non trovano applicazione nei casi indicati dall’articolo 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, ovvero, ad esempio, per il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto, per gli spostamenti da San Marino e dal Vaticano, per i soggiorni non superiori a 120 ore per motivi di lavoro, salute o urgenza, per transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore, eccetera.

Si fa presente che non spetta al gestore della struttura ricettiva verificare la provenienza del cliente, l’eventuale assoggettamento a misure prescrittive o il loro rispetto.

Distinti saluti

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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