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decreto-legge “Sostegni” - contributo a fondo perduto - Agenzia delle Entrate provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021

L’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. decreto “Sostegni”).

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’articolo citato ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per i soggetti che hanno attivato la Partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019. Questa percentuale è del 60, 50, 40, 30 e 20 percento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 100 mila euro, superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro, superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro, superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, superiori a 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in parola.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

come richiedere il contributo - la procedura web dell’Agenzia delle Entrate

Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, deve contenere la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.In questo periodo, in caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.

L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

L’Agenzia delle Entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Sono allegati il modello e le relative istruzioni per la compilazione dell’istanza.

controlli

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.

Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle Entrate stipula specifico accordo.

L’Agenzia delle Entrate effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi e qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate recupera il contributo (in tutto o in parte) non spettante, irrogando le sanzioni dovute.

In ogni caso è consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno per i controlli.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura della Guida allegata.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                             (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

Provvedimento direttore AE

guida sostegni

istruzioni domanda

modello di domanda


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