Booking.com – condizioni generali di contratto per l’ItaliaBooking.com – condizioni generali di contratto per l’Italia
Booking.com ha reso disponibile alle strutture partner italiane le condizioni contrattuali valide per l’Italia, di cui si chiede l’approvazione nell’ambito della raccolta e verifica di informazioni, in adempimento alle normative vigenti, attraverso la modulistica Know Your Partner (KYP) .
Al riguardo, si segnala che nelle condizioni generali di contratto valide per l’Italia, al punto 2.1.4 viene specificato quanto segue:
“La Struttura ricettiva non è tenuta a fornire tariffe e condizioni a Booking.com che siano uguali o migliori di quelle rese disponibili dalla Struttura ricettiva su altri canali online o offline. La Struttura ricettiva, tuttavia, non deve usare impropriamente il servizio e il sistema di Booking.com caricando o applicando tariffe o condizioni eccessive o esorbitanti oppure compiendo azioni che abbiano l'intento o il risultato di approfittare indebitamente degli, o altresì di nuocere agli, importanti investimenti di Booking.com sulla piattaforma e/o del brand di Booking.com.”
Pertanto, come da noi specificato nelle precedenti circolari, viene chiarito che per le strutture ricettive italiane non sussiste alcun obbligo di rispettare la cosiddetta “parity rate”.
Si rammenta infatti che, ai sensi del comma 166 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in Italia “è nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.".
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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