disegno di legge di bilancio 2025 - inizio esame alla Camera dei Deputati (AC 2112-bis)
Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 15 ottobre 2024, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Il disegno di legge, trasmesso alla Camera dei deputati, è stato assegnato alla Commissione (V) Bilancio, Tesoro e Programmazione per l’inizio dell’iter di approvazione che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2024.
Di seguito, sono elencate alcune misure di particolare interesse per le imprese associate.
interventi a sostegno dello sviluppo del settore turismo (articolo 79)
Viene autorizzata una spesa pari a 110 milioni di euro per l’anno 2025 per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali finalizzati a sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica sul territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei principi ESG e il turismo sostenibile.
Con decreto del Ministro del Turismo saranno definite le categorie di imprese che potranno accedere all’agevolazione, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili.
agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi (articolo 69)
Viene confermato, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento è applicabile ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d’imposta 2024.
Si stima che l’agevolazione abbia un valore di circa 150 milioni di euro.
pagamenti elettronici (articolo 9, comma 1)
La norma introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Si stima che a tale misura siano ascrivibili maggiori entrate tributarie per 50 milioni nel 2026 e 76,25 milioni nel 2027.
codice identificativo nazionale (articolo 9, commi 5 e 6)
Per contrastare l’evasione, si delega l’Agenzia delle entrate a definire le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica.
Il codice identificativo relativo alle locazioni brevi dovrà essere indicato anche dai portali nelle comunicazioni relative ai contratti di locazione breve conclusi loro tramite, inviate annualmente all’Agenzia delle entrate.
I risultati dei controlli effettuati dagli organi competenti sulla corretta esposizione e pubblicizzazione del CIN saranno comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.
tracciabilità delle spese di alloggio (articolo 10, comma 1)
Ai fini delle imposte sui redditi, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea saranno deducibili solo se effettuate con sistemi tracciabili.
Si stima che tale misura determinerà un recupero di gettito pari a circa 460 milioni di euro nel 2026 e 330 milioni nel 2027.
cani di assistenza (articolo 37)
Il diritto di accedere in albergo e in altri esercizi aperti al pubblico accompagnati dal cane, attualmente previsto per i clienti non vedenti, viene esteso a persone con altre disabilità o patologie.
I cani di assistenza, specificamente addestrati, saranno muniti di tesserino identificativo.
cuneo fiscale (articolo 2)
Vengono confermate le attuali aliquote Irpef: fino a 28.000 euro: 23%; oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; oltre 50.000 euro: 43%.
Viene altresì stabilizzato l’innalzamento a 1.955 euro delle detrazioni sul lavoro dipendente.
Si prevede inoltre, fino a 20.000 euro di reddito, il riconoscimento di un bonus non tassabile che varia in funzione del guadagno: 7,1% fino a 8.500 euro, 5,3 per cento tra 8.500 e 15.000 euro, 4,8 per cento tra 15.000 e 20 mila euro.
Superato questo importo si passa ad un meccanismo di detrazioni aggiuntive che vanno riconosciute in busta paga: 1.000 euro tra 20 mila e 32 mila euro, e poi un décalage fino a 40 mila euro.
Viene stimato un impatto complessivo, in termini di minori entrate e maggiori spese, pari a 17,6 miliardi di euro nel 2025, 18,3 miliardi di euro nel 2026 e 17,9 miliardi di euro nel 2027.
ecobonus e sisma bonus (articolo 8)
La detrazione di cui all’ecobonus spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ma viene ridotta al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese per gli anni 2026 e 2027, solo nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
La detrazione di cui al sismabonus spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ma viene ridotta al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
decontribuzione in favore delle lavoratrici madri (articolo 35)
L’esonero contributivo già previsto dalla legge di bilancio 2024 per le lavoratrici madri assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato viene riformulato ed esteso anche alle lavoratrici autonome e alle lavoratrici assunte a tempo determinato.
Ne beneficeranno le lavoratrici madri di due o più figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40 mila euro su base annua.
Si stima che la misura determini oneri, in termini di maggiori spese, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
premi di produttività (articolo 67)
Viene estesa ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione da 10 a 5 punti percentuali (già prevista negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa che vengono erogati ai lavoratori dipendenti privati.
Si stimano minori entrate tributarie pari a 163 milioni di euro annui per il periodo 2025-2027.
canoni di locazione (articolo 68)
Viene introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025.
L’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
L’onere finanziario derivante dalla misura è stimato in 45, 4 milioni di euro per l’anno 2025, 86,4 milioni per l’anno 2026, 43,3 milioni per l’anno 2027.
costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 70)
L’incentivo fiscale per le nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato troverà applicazione anche per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024.
L’incentivo consiste in una maggiorazione del costo del personale deducibile, applicata agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
Si stima che la misura determini minori entrate tributarie pari a 1,3 miliardi di euro annui.
nuova Sabatini (articolo 75)
Viene rifinanziata l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.
Il rifinanziamento è di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
ZES unica (articolo 77)
Viene esteso al 2025 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica, con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta è fissato a 1,6 miliardi di euro per il 2025.
agevolazioni per i territori colpiti da eventi sismici (articolo 93 commi 1, 8, 9 e 11)
Viene prorogato sino al 31 dicembre 2025 un insieme di misure attualmente in vigore in relazione ai territori colpiti dai terremoti del 2012 (province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo), 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche) e 2017 (comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia).
Nello specifico:
- il comma 1 proroga al 31 dicembre 2025 per la regione Emilia-Romagna il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il comma 8, dispone la proroga anche per l’anno 2025 dell’esonero dal pagamento delle utenze riferibili a una “zona rossa” istituita mediante apposita ordinanza sindacale;
- il comma 9 proroga al 31 dicembre 2025 le agevolazioni (sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, con una rateizzazione dei predetti pagamenti e in agevolazioni di natura tariffaria disposte dalle competenti Autorità di regolazione) a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili ubicati nei comuni situati nel Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche). Si evidenzia che la proroga delle agevolazioni si applica, altresì, ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;
- il comma 11 proroga al 31 dicembre 2025, in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche), il termine di sospensione concernente i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi. Analoga sospensione si applica, altresì, ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.
Federalberghi, pur nella consapevolezza del carattere “austero” della manovra di bilancio, ha predisposto un pacchetto di emendamenti concernenti la rilevanza ai fini fiscali del servizio di alloggio offerto ai lavoratori dipendenti degli alberghi, il contenimento degli oneri connessi alla TARI, le nuove disposizioni in materia di pagamenti elettronici, la riduzione del canone speciale per gli apparecchi radiotelevisivi, i voucher, i contratti a termine a-causali, gli interventi a sostegno del settore turismo, il sostegno alla riqualificazione delle strutture ricettive, la disciplina fiscale delle mance e i termini per l’utilizzo del credito d’imposta.
Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in materia dopo la definitiva approvazione del provvedimento.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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