programmi offerti alle strutture ricettive italiane e concorrenza tra le online travel agencies – osservazioni di Federalberghi sugli impegni presentati da Booking.com – provvedimenti AGCM n. 31126 e n. 31303 del 2024.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto la pubblicazione degli impegni presentati da Booking.com nell’ambito dell’istruttoria avviata su istanza di Federalberghi per presunto abuso di posizione dominante.
L’ipotesi considerata è che la strategia attuata da Booking.com sarebbe consistita nel rendere meno autonome le strutture ricettive di differenziare le proprie tariffe tra Booking.com ed altri canali di vendita online attraverso l’adesione ad alcuni programmi.
Si tratta di Partner Preferiti e Preferiti Plus, che presentano vantaggi in termini di visibilità nei risultati di ricerca a fronte del pagamento di commissioni più elevate e dell’impegno a offrire su Booking.com prezzi “competitivi”, e del cosiddetto Booking Sponsored Benefit, che consente a Booking.com di applicare - senza il consenso della struttura - uno sconto per allineare l’offerta sulla sua piattaforma alla migliore tra quelle disponibili online.
Gli impegni intendono assicurare che nel funzionamento dei citati programmi Booking.com non terrà in considerazione i prezzi applicati dalle strutture ricettive su canali di vendita online diversi da Booking.com.
Federalberghi, dopo aver consultato le organizzazioni aderenti, ha inviato all’Autorità alcune osservazioni per segnalare le ragioni che inducono a ritenere che gli impegni presentati non siano sufficienti a realizzare i risultati auspicati.
Booking.com dovrà far pervenire all’Autorità entro il prossimo 13 ottobre 2024 eventuali commenti alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi. Successivamente l’Autorità, nel caso ritenga gli impegni idonei a eliminare i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, li renderà obbligatori chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione.
Di seguito, si riassumono le considerazioni svolte dalla Federazione.
Impegni relativi ai Programmi Preferiti
Booking.com si impegna a non considerare i prezzi esterni (e cioè i prezzi applicati dalle strutture ricettive sul proprio sito o sui siti di altre OTA) tra i criteri del performance score e di qualsiasi altro requisito (attuale e futuro), e relativi metodi di calcolo, per entrare e/o rimanere nei Programmi Preferiti.
Come evidenziato dall’Autorità nel provvedimento di avvio del procedimento, il requisito dei prezzi esterni ha finora avuto un peso significativo nel determinare le possibilità di accesso e permanenza nel PPP e nel PPP+ da parte delle strutture ricettive. Secondo l’Autorità, infatti, gli altri requisiti di accesso non appaiono sufficientemente selettivi o indipendenti da tale requisito.
A parere della Federazione, se tra i requisiti di accesso legati alla performance permarrà, ad esempio, quello di essere tra il 30% delle strutture che Booking.com prevede saranno tra quelle più richieste dagli utenti, continuerà comunque a valorizzarsi indirettamente l’impatto dei prezzi esterni, in quanto la performance futura di una struttura è verosimilmente correlata alla differenza tra il prezzo proposto dalla struttura su Booking.com e quello proposto su altri siti web.
Infine, anche senza considerare i prezzi esterni, è presumibile che tra i criteri legati alla performance venga in rilievo il numero di prenotazioni che la struttura ricettiva finalizza tramite Booking.com, inducendo le strutture ricettive a concentrare le proprie disponibilità online su Booking.com, e impedendo ai concorrenti di entrare o espandersi nel mercato.
Impegni relativi al BSB
Booking.com si impegna ad eliminare i prezzi esterni tra i criteri relativi alla decisione di applicare il BSB, e cioè lo sconto sui prezzi offerti dalle strutture ricettive.
Secondo la Federazione, intervenendo sul prezzo deciso dalla struttura ricettiva, anche senza tenere conto dei prezzi esterni, Booking.com di fatto continuerà a non consentire alle strutture ricettive di garantire ad altre OTA prezzi più competitivi in cambio di commissioni inferiori, limitando l’autonomia delle strutture nel definire la loro strategia di prezzo e riproducendo effetti eventualmente assimilabili a quelli derivanti dall’applicazione di clausole di parità.
Qualsiasi riduzione delle commissioni da parte delle OTA concorrenti avrebbe infatti come sicuro effetto la compressione dei loro margini, senza la certezza di poter essere compensata da una sottrazione dei volumi di vendita di Booking.com, limitando quindi le opportunità di espansione delle OTA concorrenti.
Inoltre, tale sconto applicato da Booking.com, seppure apparentemente a vantaggio dei consumatori, appare comunque idoneo ad aumentare nel medio-lungo termine i prezzi dei servizi ricettivi al dettaglio su tutti i canali di vendita online.
Infine, occorre considerare che quando una struttura ricettiva incassa il corrispettivo di una prenotazione per il tramite del portale, Booking.com viene automaticamente autorizzato ad applicare il BSB. In altri termini, una struttura che intenda incassare i corrispettivi tramite Booking.com può farlo solo a condizione di autorizzare il portale a ridurre unilateralmente il prezzo.
Tale condizione risulta particolarmente sfavorevole per la struttura ricettiva, in quanto l’incasso attraverso il portale risulta sempre più spesso e sempre più “necessitato” a causa della sostanziale indisponibilità di soluzioni alternative che consentano di vendere sul portale incassando in modo “sicuro”, cioè garantito dalla cosiddetta “strong customer authentication” con le modalità previste dalla direttiva sui servizi di pagamento.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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