Nuova Sabatini Capitalizzazione - Ministero delle Imprese e del Made in Italy circolare direttoriale n. 1115 del 22 luglio 2024
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso e l’erogazione dei contributi riguardanti la “Nuova Sabatini Capitalizzazione".
La “Nuova Sabatini Capitalizzazione” riconosce un contributo potenziato a fronte di un aumento di capitale sociale collegato ad un investimento produttivo, coperto da un finanziamento bancario o di leasing finanziario.
Il contributo corrisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy costituisce un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso di interesse annuo pari al:
- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575% per le medie imprese.
Come indicato nell’ambito delle FAQ pubblicate dal Mimit, i contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e con il credito d’imposta Transizione 5.0, in quanto tali crediti di imposta non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto non trovano applicazione i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta all’art. 38, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.
Nel rinviare alla lettura integrale della circolare ministeriale (allegata), si riportano di seguito i principali aspetti.
presentazione della domanda
Le domande di accesso al contributo “Nuova Sabatini Capitalizzazione” devono essere compilate in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura, collegandosi all’indirizzo internet: https://benistrumentali.dgiai.gov.it.
Una volta apposta la firma digitale, la domanda dovrà essere inviata, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa (l’elenco è pubblicato sulla sezione del sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata alla misura).
Le domande potranno essere presentate da parte delle PMI a partire dal 1° ottobre 2024.
requisiti per la presentazione delle domande
Le domande a valere sulla misura “Nuova Sabatini Capitalizzazione” possono essere presentate da micro, piccole e medie imprese (PMI), secondo i criteri indicati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, costituite in forma di società di capitali e con sede legale o unità locale in Italia, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca.
cosa fare prima della presentazione della domande
Ai fini della presentazione della domanda di contributo a valere sulla “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, la PMI deve avere deliberato un aumento di capitale non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento correlato al programma d’investimento.
Nella domanda, in particolare, la PMI deve attestare il numero, la data, e l’importo della delibera di aumento di capitale sociale e dichiarare che la stessa è adottata nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
- è stata effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;
- è stata adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i sei mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa. In caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, l’aumento di capitale sociale deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse. Tra le operazioni straordinarie rientrano le operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o ramo d’azienda, risultanti da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio;
- non contiene alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale.
caratteristiche del finanziamento
Prima della presentazione dalla domanda, l’impresa deve scegliere la banca o l’intermediario finanziario, tra i soggetti aderenti alla misura, a cui richiedere il finanziamento (bancario o in leasing) a copertura dell’investimento.
I finanziamenti bancari e le operazioni di leasing finanziario possono coprire fino al 100% dell’investimento, con un minimo di 20.000 euro ed un massimo, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, di 4 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria. Ai fini del rispetto del limite massimo dei 4 milioni di euro per impresa beneficiaria, si deve considerare l'importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni e non ancora estinti.
Il finanziamento deve avere una durata non superiore a cinque anni dalla data di stipula del contratto (comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione) e potrà essere assistito, nella misura massima dell’80%, dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.
passaggi successivi alla presentazione delle domande
Dopo la presentazione della domanda e l’eventuale ammissione al contributo, l’impresa beneficiaria è soggetta ad una serie di adempimenti.
In particolare, entro e non oltre i trenta giorni successivi al provvedimento di concessione del contributo deve versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.
Il versamento della restante parte dell’aumento di capitale ha invece tempi diversi a seconda delle modalità di erogazione del contributo.
In particolare, qualora l’erogazione del contributo sia disposta in un’unica soluzione (nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non sia superiore a 200.000 euro), l’aumento di capitale sociale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta unica di erogazione.
Qualora, invece, l’erogazione del contributo sia effettuata in più quote annuali (nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI è superiore a 200.000 euro), il versamento della restante parte dell’aumento di capitale deve risultare effettuato dall’impresa entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo richiesto e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.
erogazione del contributo
La PMI, inoltre, ultimato il programma d’investimento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, deve inviare, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese, la richiesta di erogazione del contributo e la trasmette al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta, con conseguente attivazione delle verifiche propedeutiche al pagamento della prima quota di contributo o, in alternativa, del medesimo contributo in un’unica soluzione per le domande il cui l’importo del finanziamento deliberato non è superiore a 200.000 euro.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il seguente link:
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
← Ritorna
Le Terme Tettuccio