Le Terme Tettuccio

Il Golf 18 buche
Montecatini Alto
Lo stabilimento Tettuccio
Uto Ughi a Estate Regina
Ippodromo Sesana
Miss Italia a Montecatini Terme
Montecatini Alto
Natale su Viale Verdi
Parco Termale
  • Le Terme Tettuccio
  • Il Golf 18 buche
  • Montecatini Alto
  • Lo stabilimento Tettuccio
  • Uto Ughi a Estate Regina
  • Ippodromo Sesana
  • Miss Italia a Montecatini Terme
  • Montecatini Alto
  • Natale su Viale Verdi
  • Parco Termale

bonus assunzioni giovani e donne -ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione - provvedimenti di natura giuslavoristica

È stato pubblicato il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. decreto coesione) contenente disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno.

 

bonus giovani 2024 (articolo 22)

Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L’esonero è quantificato nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, ovvero anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato.

L’esonero viene riconosciuto nel maggior importo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore qualora l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del presente esonero.

Con successivo decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità attuative dell'esonero. L'efficacia del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

L’esonero spetta nel rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nonché a condizione che il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

L’eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

 

bonus donne (articolo 23)

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono lavoratrici verrà riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità attuative dell’esonero in questione.

 

bonus Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno (articolo 24)

Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni. L'esonero spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi. L'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero.

L'esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità attuative dell'esonero.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


Ritorna
 
 

ACCESSO RISERVATO AI SOCI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome utente:

Password :


Inserite il testo visualizzato nell'immagine:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?
Non hai un account?

 
 

ANTEPRIMA FEDERALBERGHI

18/07/2024

L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Turismo sottoscritta il 5 luglio 2024 ha introdotto importanti modificazioni nella disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro . Tra queste si segnalano in particolar modo quelle relative alla classificazione del personale, che prevedono significative innovazioni. Di seguito sono riportate analiticamente le variazioni introdotte.

18/07/2024

L’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 5 luglio 2024 ha apportato importanti modifiche alla disciplina contrattuale dei passaggi di qualifica e dell’assegnazione a mansioni superiori.

18/07/2024

L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Turismo sottoscritta il 5 luglio 2024 ha aggiornato la disciplina del secondo livello di contrattazione .

18/07/2024

L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Turismo sottoscritta il 5 luglio 2024  ha introdotto importanti modificazioni nella disciplina contrattuale del lavoro a tempo determinato.

In particolare, le parti hanno previsto una particolare ipotesi di stipula di contratti a termine di durata superiore a dodici mesi.

18/07/2024

L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Turismo sottoscritta il 5 luglio 2024 ha introdotto importanti modificazioni nella disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro .

In particolare, con riferimento al ricorso all’appalto di servizi sono stati chiariti alcuni aspetti relativi alle garanzie connesse alla procedura di esternalizzazione, alla successione dei contratti d’appalto e all’ipotesi di internalizzazione dei servizi precedentemente affidati in appalto.

16/07/2024

L'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Turismo 5 luglio 2024 ha apportato modifiche all'allegato D del CCNL Turismo in tema di valori di vitto e alloggio per le aziende di settore.

SERVIZIO NEWSLETTERS

resta sempre aggiornato...
iscriviti alle newsletters!

 
 

I NOSTRI PARTNERS