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legge di bilancio 2024 - welfare aziendale – chiarimenti - Agenzia delle entrate, circolare 7 marzo 2024, n. 5/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni sulle novità fiscali previste dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto anticipi riguardanti, tra gli altri, il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti delle strutture turistiche, ricettive e termali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel rinviare alla lettura integrale del documento (allegato) di seguito si riassumono gli aspetti di maggior interesse per le aziende del nostro settore.

 

misure fiscali per il welfare aziendale

L’articolo 1, c. 16, della legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) prevede, per il solo anno d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, c. 3, prima parte del terzo periodo del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23 euro come previsto dall’articolo 51), del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite è ulteriormente innalzato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (la soglia prevista per l’anno d’imposta 2023 era di 3.000 euro). I lavoratori che ritengono di essere nelle condizioni per l’applicazione della soglia maggiorata, sono tenuti a produrre una dichiarazione al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Per l’individuazione dei figli a carico occorre fare riferimento alle condizioni di cui all’articolo 12, c. 2, del TUIR, che considera tali i figli di età non superiore a ventiquattro anni con reddito complessivo fino a 4.000 euro ed i figli di età superiore a ventiquattro anni con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati), al lordo degli oneri deducibili.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 citato, poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale.

I datori di lavoro provvedono all’attuazione di tale disposizione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti, fermo restando che dal punto di vista operativo, il datore di lavoro che intende riconoscere un bene o un servizio in natura ad un dipendente, a titolo di fringe benefit, è tenuto a formalizzare il riconoscimento dello stesso nella lettera di assunzione ovvero con separato accordo, nel caso in cui il riconoscimento avvenga nel corso di un rapporto già instaurato.

L’Agenzia delle entrate ritiene che il beneficio, essendo riferito all’intero periodo d’imposta, possa essere riconosciuto anche prima dell’invio della citata informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta. Il superamento dei limiti di non imponibilità comporta l’assoggettamento a tassazione e a contribuzione dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente.

L’Agenzia ribadisce che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

 

spese relative alla prima casa

Come per lo scorso anno, l’ambito applicativo della norma consente di ricomprendere tra i fringe benefit le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; tuttavia, per l’anno 2024, il datore di lavoro può erogare direttamente o rimborsare al lavoratore anche le somme destinate all’affitto della prima casa o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

La novità è particolarmente rilevante e mira a rafforzare la ratio della norma, finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale per colmare, almeno in parte, la perdita del potere d’acquisto dei lavoratori, determinata dal forte aumento dell’inflazione registrato negli ultimi anni.

In assenza di una precisa definizione della norma, l’Agenzia chiarisce che per la nozione di “prima casa”, per ragioni logico-sistematiche, rilevi la nozione di “abitazione principale” prevista per l’applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 15, c. 1, lett. b) (interessi passivi per mutui) e 16 (canoni di locazione) del TUIR.

Le spese devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Ancorché parte contrattuale sia il coniuge o altro familiare, fra quelli indicati nell’articolo 12 del TUIR, del lavoratore dipendente, l’Agenzia considera rimborsabili, nel rispetto dei limiti citati, sia le spese sostenute per un contratto di affitto sia quelle relative agli interessi sul mutuo, a condizione che l’immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l’abitazione principale del lavoratore (articolo 15, c. 1, lett. b), e articolo 16, c. 1-quinquies, TUIR).

Con particolare riguardo alla locuzione “spese per l’affitto”, l’Agenzia ritiene che debba farsi riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.

 

oneri documentali

Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire e a conservare la documentazione che giustifica le somme spese o rimborsate e la loro inclusione nei limiti di non imponibilità previsti dalla norma. Più precisamente, il datore di lavoro deve acquisire e conservare la predetta documentazione, per eventuali controlli, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

In alternativa, il datore può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal lavoratore ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame.

Nella dichiarazione occorre precisare che le somme non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

 

detassazione dei premi di risultato

L’articolo 1, c. 18, della legge di bilancio 2024 prevede, per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, la riduzione - dal 10 al 5 per cento - dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa prevista dall’articolo 1, c. 182, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Tale disposizione ripropone, anche per l’anno d’imposta 2024, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva relativa ai premi di produttività già introdotta, per il periodo d’imposta 2023, dall’articolo 1, c. 63, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197).

L’articolo 1, cc. 182-189, della legge di stabilità 2016 disciplina l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al c. 188, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

L’imposta sostitutiva, in vigore dal 2016, si applica, fino a un importo di euro 3.000 lordi (c. 182), al premio in denaro erogato ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali (c. 187), con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a euro 80.000 (c. 186), in conseguenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione come definiti nel decreto interministeriale del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 25 marzo 2016, nonché alle somme elargite sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Considerato che la nuova disposizione prevede solo la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, si ritiene che alla stessa possano applicarsi le istruzioni ammnistrative già valide dal 2016.

 

trattamento integrativo speciale per i lavoratori del turismo

Al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, l’articolo 1, c. 21, della legge di bilancio 2024 riconosce, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’articolo 1, c. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

La misura in esame, riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, riprende quella di cui all’articolo 39-bis del decreto lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48).

Ai sensi del successivo c. 22, il trattamento integrativo speciale in commento è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, come sopra individuati, a condizione che nel periodo d’imposta 2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000.

Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande.

Ai sensi del c. 23, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, il quale attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In ogni caso, è necessario conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.

Il sostituto d’imposta eroga il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate.

L’erogazione del trattamento in commento può avvenire anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il sostituto d’imposta deve indicare, inoltre, nella certificazione unica di cui all’articolo 4, c. 6-ter, decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa al periodo d’imposta 2024, il trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.

Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate, il successivo c. 24 prevede che gli stessi possano utilizzare l’istituto della compensazione (articolo 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Il recupero in compensazione orizzontale del trattamento erogato al lavoratore deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. A tal fine è utilizzabile il codice tributo “1702”.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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