Ordinanza Regione Toscana n.94 del 16 Ottobre 2020 - Ulteriori misure per le strutture ospedaliere per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19
La Regione Toscana con l’ordinanza n.94 del 16 Ottobre 2020, per rispondere a possibili picchi di richiesta emergenziale con implementazione dei trattamenti ad alta intensità di cura oltre cheper garantire una possibile risposta in urgenza ed espandibile al variare del quadro epidemiologico delle aree di degenza COVID, ordina alle aziende USL di garantire la massima appropriatezza dei ricoveri ospedalieri per patologia COVID, definendo criteri e soluzioni operative che assicurino omogeneità di comportamenti tra tutti i soggetti invianti, compreso il personale delle USCA.
A tal fine è necessario assicurare soluzioni alternative al ricovero, laddove le condizioni cliniche dei pazienti non lo richiedano, o per facilitare la dimissione, in modo da non gravare sulla risposta ospedaliera.
1. Le aziende USL devono definire istruzioni operative che consentano il necessario raccordo tra le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), i Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione, i Dipartimenti di medicina generale, anche al fine di garantire il regolare monitoraggio di tale attività. Tali istruzioni dovranno essere trasmesse entro il 19 ottobre tramite Pec alla Direzione Diritti di Cittadinanza e coesione sociale;
2. per raggiungere lo scopo suddetto deve essere reso possibile il ricorso alle strutture alberghiere, di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 8 marzo 2020, e alle strutture di Cure intermedie, anche per i soggetti senza permesso di soggiorno o fissa dimora (STP) con quadro clinico stabile e positività al Covid-19 sia in alternativa al ricovero che in fase di dimissione dall’ospedale, oltre che per necessità di isolamento fiduciario;
3. tutte le aziende devono aggiornare allo scenario epidemico i piani di espansione dei posti letto predisposti nella prima fase, assicurandone l’attivazione progressiva con la tempestività massima e il coinvolgimento di tutti gli ospedali previsti anche intervenendo mediante la rimodulazione di altre attività nella misura che permetta la messa a disposizione di posti letto, di area critica e di degenza ordinaria adeguati per la gestione di questa tipologia di casistica, oltre al personale da impegnare nella cura e nell’assistenza. Nello specifico, deve essere, comunque mantenuta la produzione chirurgica in elezione, fino a nuova indicazione, privilegiando gli interventi a minore impatto sulla risorsa letto ed assicurando, in ogni caso, l’effettuazione nei tempi previsti degli interventi oncologici in classe A o di alta specialità, non rinviabile a giudizio motivato del clinico. Analogamente deve essere assicurata tutta l’attività in urgenza e i percorsi tempo dipendenti;
4. le aziende USL devono garantire la ricognizione giornaliera dei posti letto delle strutture post-ospedaliere (setting low care, setting residenzialità sanitaria intermedia, setting residenzialità assistenziale intermedia, alberghi sanitari) tramite la piattaforma regionale di rilevazione della disponibilità e utilizzo dei posti letto, avvalendosi degli specifici referenti individuati a livello aziendale;
5. tutte le aziende sanitarie devono attuare le misure necessarie all’alimentazione automatizzata dei dati relativi ai posti letto di terapia intensiva, subintensiva e ordinari mediante l’integrazione dello strumento della piattaforma regionale di rilevazione della disponibilità e utilizzo dei posti letto con il sistema ADT e eventuali altri applicativi aziendali, per la cui implementazione si rimanda alla Direzione regionale competente per il coordinamento delle relative attività;
6. tutte le aziende sanitarie devono comunicare e aggiornare entro il giorno 20 Ottobre 2020, tramite la piattaforma regionale di rilevazione della disponibilità e utilizzo dei posti letto, la configurazione del numero totale di posti letto intensivi, subintensivi e non intensivi disponibili ed attivabili (surge capacity), in coerenza con le disponibilità espresse durante la prima fase pandemica e per l’intero periodo emergenziale. Tale assetto potrà essere ulteriore rimodulato, in base agli scenari emergenti, su indicazione regionale;
7. di procedere, per la durata necessaria nell’ambito dell’emergenza, alla riattivazione H24 e 7/7 dell’apporto di personale medico con specifiche competenze, che deve essere messo a disposizione dalle aziende sanitarie del SST, per la struttura tecnica-operativa regionale del Coordinamento per le maxiemergenze Rete Ospedaliera, di cui al comma 3 dell’art. 2 dell’Ordinanza n.7 del 4 marzo 2020. Le modalità di individuazione e svolgimento dell’attività sono rimandate a successivi atti adottati dalla Direzione regionale competente;
8. di rafforzare l’indicazione all’esecuzione dell’attività di visita ambulatoriale con modalità di televisita e teleconsulto per tutte le situazioni nelle quali tale modalità può essere attivata;
9. devono essere assicurate le misure di prevenzione già individuate nella prima fase per ridurre le presenze all’interno degli ospedali quali:
- la separazione dei percorsi per l’accesso alle aree COVID e ai servizi dedicati e nei Pronto Soccorso,
- l’accesso frazionato per le prestazioni ambulatoriali garantendo anche un utilizzo delle sale di attesa che consenta il mantenimento di distanze di sicurezza,
- l’interruzione dell’accesso alle strutture ospedaliere per tutti i visitatori, accompagnatori, pazienti ambulatoriali ed operatori sanitari che presentano sintomi simil-influenzali quali: rinite, tosse, rialzo febbrile, difficoltà respiratoria,
- la limitazione dell’accesso degli accompagnatori e dei visitatori, sia per i pazienti ricoverati, che per gli utenti ambulatoriali e del Pronto Soccorso, anche adottando per scaglionare gli accessi alle strutture, evitando gli affollamenti. A tale proposito si invita a consentire l’accesso in numero non superiore ad un visitatore o accompagnatore per ciascun paziente. Le visite a pazienti ricoverati devono essere frazionate nel tempo, di durata contenuta non superiore a dieci minuti di presenza e, preferibilmente, a giorni alterni.
La presente ordinanza ha validità per tutta la durata del periodo di emergenza a partire dal giorno 17 ottobre 2020.
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