prevenzione incendi – nuova regola tecnica verticale – approvazione in CCTS
Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico del Ministero dell’Interno ha approvato la nuova regola tecnica verticale per le strutture alberghiere, che sarà inserita all’interno del Codice di prevenzione incendi, approvato dal Ministero dell’Interno con il Decreto del 3 agosto 2015.
Il testo approvato (in allegato la versione approvata, con evidenziate le modifiche apportate rispetto al testo iniziale) ha accolto alcune osservazioni di Federalberghi e contiene apprezzabili miglioramenti rispetto alla versione iniziale.
In particolare:
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al punto V 6.4 “Strategia antincendio”, al comma 2, è stato eliminato l’obbligo della valutazione tecnica sulla presenza di miscele esplosive;
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è stata innalzata la soglia entro cui sono ammessi rivestimenti in legno non classificato, anche non in aderenza, lungo le vie di esodo e i locali dell’attività, che passa dal 5 al 25%,
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al punto V 6.4.6 “Controllo dell’incendio”, per le attività fino a 100 posti letto con altezza fino a 24 metri, e per le attività da 101 a 500 posti letto con altezza fino a 12 metri, l’alimentazione idrica può essere di tipo promiscuo ed il livello di pericolosità può essere assunto pari a 1;
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è stato eliminato il punto V 6.4.8 “Operatività antincendio”, che, in caso di installazione della colonna a secco, prevedeva almeno un estintore carrellato a polvere per piano;
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al punto V 6.4.7, è stato aggiunto il comma 3 che ammette la presenza di camini all’interno delle camere a condizione che venga installato un rilevatore di monossido di carbonio;
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al punto V 6.5 viene chiarito che i vani scala degli ascensori devono essere di tipo protetto solo se vi sia la necessità di compartimentazioni orizzontali e se gli stessi non siano inseriti all’interno di vani scala di tipo protetto o a prova di fumo.
La Federazione, attraverso il rappresentante confederale nel Comitato, ha espresso apprezzamento per gli sforzi fatti dal Ministero per rendere la norma più aderente alla realtà alberghiera esistente. Nel contempo, è stata evidenziato come permangano ancora alcune criticità, in particolare relativamente alle vie d’esodo e agli edifici a destinazione mista, che fanno ritenere improbabile l’applicazione della nuova norma da parte delle attività esistenti, che continueranno ad applicare il decreto del 9 aprile 1994, come modificato con il decreto del 16 ottobre 2003.
Al riguardo, abbiamo chiesto al Ministero l’apertura di un tavolo tecnico per approfondire i problemi afferenti gli alberghi esistenti con più di 50 posti letto, che non hanno trovato soluzione né nel decreto del 14 luglio 2015 né nell’emananda regola tecnica verticale.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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