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imposta di soggiorno - FAQ sulla dichiarazione telematica

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato alcune FAQ concernenti la dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno, in scadenza il 30 settembre 2022 (cfr. nostre circolari n. 306 del 2020, n. 114 del 2021 e n. 35, 152, 174, 196, 200, 206, 220, 225, 310 e 330 del 2022).

Le FAQ (allegate) sono suddivise in diverse aree:

- dichiarazione cumulativa;

- intermediari;

- obbligo di ripresentazione delle dichiarazioni 2020 e 2021;

- compilazione della dichiarazione;

- dichiaranti;

- autonomie speciali.

Con le FAQ (risposte 8 e 9) è stato chiarito che, considerato che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale (Decreto 29 aprile 2022), si ritiene che i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione di cui al decreto. Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione. Le domande riguardavano contribuenti che avevano inviato il Modello 21 o la rendicontazione telematica del contributo di soggiorno tramite apposita piattaforma al comune.

La FAQ (risposta 14) ha chiarito che, qualora siano intervenute esenzioni e/o sospensioni dei versamenti a causa degli effetti della pandemia da Covid19 e il comune abbia sospeso l’imposta, la dichiarazione non va presentata. Se si è invece usufruito di esenzioni relative ai soggiornanti, queste si indicano nell’apposito campo.

La FAQ (risposta 1) ha inoltre precisato che, con riferimento all'anno 2020 e 2021, si devono presentare due dichiarazioni, una per ogni anno. La parola “cumulativamente”, presente nella legge, si riferisce ai dati che devono essere dichiarati nell’anno di riferimento.

Il Ministero ha infine evidenziato (risposta 27) come laddove il gestore non abbia avuto presenze, la dichiarazione deve essere comunque presentata al fine di consentire al comune lo svolgimento dell’attività di controllo.

 

Distinti saluti.

 

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

 

allegato


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