Modifiche alla L.R. 9 Marzo 2006, n.8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)
La delibera del Consiglio regionale contenente le modifiche alla legge regionale n.8 del 9 Marzo 2006 sui requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, è stata pubblicata sul BURT n.64 del 30.12.2014.
In merito alla stessa si evidenziano le principali modifiche alla l.r.8/2006 per le piscine private ad uso collettivo inserite all’interno delle strutture ricettive:
-Il comma 2 dell.art.8 della l.r. 8/2006 prevede, per le acque delle piscine non provenienti da pubblico acquedotto, la potabilizzazione delle acque entro 30 giorni antecedente l’apertura stagionale.
-È inserito il comma 4 bis dell’art.8 della l.r.8/2006 che prevede la possibilità di banchine perimetrali alla vasca di balneazione in manto erboso e la presenza di sistemi alternativi alla vasca lavapiedi e alle docce che garantiscano la corretta pulizia dei bagnanti prima dell’ingresso in acqua.
-Alla fine del comma 6 dell’art.9 della l.r.8/2006 sono inserite procedure di autocontrollo, per il rispetto dei parametri di cui al comma 4 dell’art.9 così come per il rinnovo e il reintegro delle acque, che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici delle acque come definiti dal regolamento regionale.
- Il comma 6 dell’art.12 della l.r.8/2006 prevede la possibilità di realizzare protezioni costituite da siepi vegetative o da sistemi di allarme certificati per l’accesso incontrollato dei minori di 14 anni.
- Il comma 1 dell’art.19 prevede, per le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale (05/03/2010) di cui all’art.5, l’adeguamento alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 marzo 2016.
-Il comma 1bis dell’art.19 considera esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale (05/03/2010).
- Il comma 3 dell’art.19, per le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento che non sono adeguate ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale, prevede la possibilità di presentare istanza di deroga al SUAP del Comune entro il 30/09/2015 e in caso di parere positivo del Comune, viene applicata una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale.
Entro il 30/01/2015 il regolametno regionale 23/R/2010 verrà adeguato alle disposizioni della L.R.84/2014.
Alleghiamo il testo coordinato con le modifiche alla legge (le modifiche sono in corsivo).
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