decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” - gazzetta ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022.
Con il decreto-legge cosiddetto “aiuti bis” il Governo ha confermato a favore delle imprese le specifiche misure di sostegno per fronteggiare l’emergenza energetica.
Di seguito, le disposizioni di natura tributaria e di incentivazione di maggiore interesse per le imprese rappresentate.
azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 (articolo 4).
L’articolo dispone che l’ARERA, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022 (ottobre - dicembre), gli oneri generali del sistema elettrico, in continuità con quanto stabilito dal precedente decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, per il terzo trimestre 2022 (luglio - settembre). In particolare, tale misura riguarderà sia le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione (con potenza disponibile fino a 16,5 kW), che le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (articolo 6).
Viene riconosciuto un credito d’imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica cosiddette “energivore”, ma con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. In particolare, il credito d’imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento” della stessa (calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Viene riconosciuto anche un credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas cosiddette “gasivore”. In particolare, il credito d’imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022 - per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici - e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento del gas naturale” (calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Ai fini della fruizione dei predetti contributi straordinari, la norma prevede che, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.
emendamenti
Federalberghi ha proposto la presentazione di alcuni emendamenti per rafforzare le tutele in favore delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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