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decreto trasparenza - prime indicazioni – INL, circolare 10 agosto 2022, n. 4

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni di carattere interpretativo sul decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 (c.d. decreto trasparenza), che disciplina le informazioni da fornire all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro nonché una serie di ulteriori misure di tutela in favore dei lavoratori .

Nel rinviare a un’attenta lettura delle prime indicazioni in materia fornite dall’Ispettorato nazionale , di seguito se ne riassumono i contenuti, anticipando che sul tema – di primaria importanza per le imprese del turismo – sono in preparazione sia iniziative di approfondimento che strumenti operativi destinati alle aziende associate.

 

modifiche al decreto legislativo n. 152 del 1997

L'articolo 4 del decreto trasparenza riscrive i primi quattro articoli del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, ampliando, secondo le indicazioni previste dalla direttiva UE 2019/1152, le informazioni che devono essere comunicate al lavoratore.

Il nuovo articolo 1 del decreto legislativo n. 152 non fa più espresso riferimento alla possibilità di rendere alcune informazioni al lavoratore mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato. Tuttavia, fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui all'articolo 1 (ad es. orario di lavoro giornaliero per numero giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità, etc.), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.

 

termini per la consegna delle informazioni

I commi 2 e 3 del nuovo articolo 1 del decreto legislativo n. 152 disciplinano i termini entro i quali il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni, coordinando i precetti previsti dalla precedente formulazione della disposizione e dall'art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

Il comma 2 del nuovo articolo 1 prevede che l'obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:

a)    del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;

b)    della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.

Le informazioni eventualmente non contenute nel contratto o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa.

Alcune informazioni - ossia quelle di cui alle lettere g), i), l), m), q) e r) dell'articolo. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 152 - possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa e cioè entro il corrispondente giorno del mese successivo a quello di insorgenza dell'obbligo. In tal senso, nel coordinare i diversi obblighi e termini di adempimento, è possibile ritenere che il datore di lavoro/committente sia sempre, comunque, tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, andando incontro alla sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 19, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in caso di omessa consegna di tali documenti.

Tuttavia, nell'ipotesi di consegna di tali documenti, ove questi risultino incompleti, il datore di lavoro/committente risulterà sanzionabile unicamente dopo che siano scaduti infruttuosamente gli ulteriori termini (sette giorni o un mese) previsti in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.

 

trattamento sanzionatorio

Il trattamento sanzionatorio riferito agli obblighi di cui all'articolo 1 è rinvenibile, innanzitutto, nel nuovo articolo 4 del decreto n. 152, secondo il quale il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, e 3, e 5, comma 2, all'INL che, compiuti i necessari accertamenti applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Quest’ultima disposizione, anch'essa modificata dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 104, al primo periodo stabilisce che la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.

Il richiamo al procedimento disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 comporta, altresì, l'applicazione di tutte le disposizioni di garanzia dalla stessa previste. Inoltre, rispetto a tali violazioni trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e le stesse violazioni si realizzano allo scadere dei termini previsti (sette giorni o un mese) in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.

 

disposizione transitorie

Il decreto n. 104 è entrato in vigore il 13 agosto 2022 e trova applicazione a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.

L'articolo 16 del decreto introduce, inoltre, con specifico riferimento ai rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022, la possibilità per i lavoratori di richiedere per iscritto al datore di lavoro e al committente una integrazione delle informazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 1997, richiesta che dovrà essere riscontrata entro i successivi sessanta giorni, pena l'applicazione della sanzione da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

A causa del disallineamento temporale la lettera della norma non sembra interessare direttamente i rapporti di lavoro instaurati tra il 2 ed il 12 di agosto 2022, rispetto ai quali trovano comunque applicazione i medesimi principi di trasparenza, solidarietà contrattuale e parità di trattamento tra lavoratori che fondano la novella normativa, cosicché anche questi ultimi possono richiedere l'eventuale integrazione delle informazioni relative al proprio rapporto di lavoro.

 

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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