Le Terme Tettuccio

Il Golf 18 buche
Montecatini Alto
Lo stabilimento Tettuccio
Uto Ughi a Estate Regina
Ippodromo Sesana
Miss Italia a Montecatini Terme
Montecatini Alto
Natale su Viale Verdi
Parco Termale
  • Le Terme Tettuccio
  • Il Golf 18 buche
  • Montecatini Alto
  • Lo stabilimento Tettuccio
  • Uto Ughi a Estate Regina
  • Ippodromo Sesana
  • Miss Italia a Montecatini Terme
  • Montecatini Alto
  • Natale su Viale Verdi
  • Parco Termale

crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici - agenzia delle entrate provvedimento del 30 giugno 2022.

L’Agenzia delle entrate ha definito la modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici .

Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni:

- credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, pari al 15% delle spese sostenute;

- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, pari al 25% delle spese sostenute;

I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022; in alternativa le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

- il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);

- in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo.

Con il provvedimento in parola sono stati approvati il modello (con le relative istruzioni e specifiche tecniche) per comunicare telematicamente all’Agenzia le prime cessioni dei crediti e le relative disposizioni di attuazione, anche in merito alla tracciabilità delle successive cessioni.

Il provvedimento, in linea con le disposizioni di riferimento prevede, tra l’altro, che:

- considerata la combinazione del termine finale di fruizione dei crediti previsto dal legislatore (31 dicembre 2022) e del termine di cinque giorni lavorativi, a disposizione dell’Agenzia per sospendere le comunicazioni delle cessioni ai fini dei controlli preventivi, le comunicazioni stesse dovranno avvenire dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022;

- visto che il legislatore ha previsto che i crediti siano cedibili “solo per intero” e che le cessioni siano tracciabili, l’utilizzo in compensazione dei crediti è alternativo alla cessione, anche per le cessioni successive alla prima. In particolare, ciascun credito, in relazione all’intero periodo di riferimento (primo o secondo trimestre 2022), potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto “solo per intero” e per ciascun credito potrà essere inviata una sola comunicazione di cessione, per l’intero importo.

La comunicazione della cessione è inviata dal beneficiario del credito d’imposta (cedente), direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle suddette specifiche tecniche.

Nei casi indicati nelle istruzioni di compilazione del modello, ai fini della cessione del credito d'imposta il beneficiario (cedente) deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito stesso. In tali casi, la comunicazione della cessione è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola comunicazione di cessione, per l’intero ammontare del credito stesso. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegati

modello

istruzioni

provvedimento AE


Ritorna
 
 

ACCESSO RISERVATO AI SOCI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome utente:

Password :


Inserite il testo visualizzato nell'immagine:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?
Non hai un account?

 
 

ANTEPRIMA FEDERALBERGHI

02/07/2025

È stato pubblicato il c.d. decreto economia (decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95) che introduce disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

02/07/2025

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge “economia”, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 giugno, che introduce alcune disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese.

04/06/2025

E’ stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali .

29/05/2025

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha annullato la circolare del Ministero dell’Interno dello scorso 18 novembre 2024, con cui il Ministero aveva ritenuto non conformi all’articolo 109 tulps le procedure di check in da remoto, richiedendo l'identificazione “de visu” degli ospiti al fine di verificare la corrispondenza tra le persone alloggiate e i documenti forniti.

12/05/2025

Il lavoratore stagionale che abbia presentato domanda di conversione e sia in possesso della relativa ricevuta può legittimamente avviare l’attività lavorativa non stagionale, nel rispetto dei requisiti sopra indicati, fino alla definizione del procedimento da parte dello Sportello unico per l’immigrazione.

12/05/2025

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto contenente le disposizioni attuative del c.d. bonus donne, l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 . Di seguito sono riassunti i contenuti del provvedimento in oggetto.

SERVIZIO NEWSLETTERS

resta sempre aggiornato...
iscriviti alle newsletters!

 
 

I NOSTRI PARTNERS