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contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas - misure vigenti

In considerazione del sovrapporsi di provvedimenti normativi in materia di misure di contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas, si ritiene utile riepilogare le misure vigenti.

 

oneri generali di sistema

Le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze elettriche con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW sono annullate sia per il primo sia per il secondo trimestre del 2022 (articolo 14 del decreto-legge n. 4 del 2022 - articolo 1 del decreto-legge n. 17 del 2022).

Le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas sono annullate per il primo trimestre del 2022, fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro (articolo 2 del decreto-legge n. 17 del 2022).

 

riduzione IVA sulle somministrazioni di gas metano

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, è stata ridotta al 5 per cento l’aliquota IVA sulle somministrazioni di gas metano (articolo 2 del decreto-legge n. 17 del 2022).

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Analoghe disposizioni erano state introdotte con riferimento all’ultimo trimestre 2021 (articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021 n. 130) ed al primo trimestre 2022 (articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021 n. 234).

L’aliquota IVA del 5 per cento è applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento.

L’agevolazione di cui trattasi trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi. Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi.

 

credito d’imposta a favore delle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas naturale

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (articolo 4 decreto-legge n. 21 del 2022 - articolo 2 decreto-legge n. 50 del 2022).

Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019, con la circolare n. 20/E del 16 giugno 2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in considerazione del fatto che la condizione relativa all’aumento della spesa va verificata con riferimento alla media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), laddove tale requisito sussista, il credito d’imposta è riconosciuto anche a favore delle imprese neocostituite, in quanto la norma non richiede una comparazione tra i costi sostenuti dalla singola impresa, bensì tra i prezzi medi del settore.

Secondo l’Agenzia delle entrate, inoltre, in base al dettato normativo, deve trattarsi di gas consumato «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici». Il beneficio fiscale in oggetto deve ritenersi destinato a coprire anche le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un “uso energetico” del gas stesso.

Ai fini del computo del beneficio fiscale spettante, occorre procedere alla determinazione del totale delle spese sostenute per l’acquisto della componente “gas” nel secondo trimestre 2022, sempre che la stessa sia stata utilizzata durante il medesimo trimestre.

Ai fini del calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale devono essere considerati i costi della componente “gas” (costo della commodity), ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia gas naturale”.

Non concorrono al calcolo della spesa della componente “gas”, a titolo di esempio, le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (cosiddetti servizi di rete).

Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al secondo trimestre. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno, invece, essere presi in considerazione; in tali casi occorre che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi oggetto della norma.

Il credito di imposta è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Con risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21”.

Con riguardo al termine iniziale di fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate ritiene che, in assenza di una esplicita indicazione della norma primaria, lo stesso decorra dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché certificativo previsti dalla disciplina agevolativa in commento.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle entrate, la normativa consente l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti d’imposta in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti, le spese per l’acquisto del gas naturale consumato, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.

Si ricorda, infine, che il credito di imposta, utilizzabile entro il 31 dicembre 2022, è cedibile entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche e intermediari finanziari ed enti assimilati.

La circostanza che il legislatore abbia precisato che i crediti di cui trattasi sono cedibili “solo per intero” implica che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.

 

credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese cosiddette energivore (di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto (articolo 3 decreto-legge n. 21 del 2022 - articolo 2 decreto-legge n. 50 del 2022).

Le imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019».

Con la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.

L’Agenzia ritiene, inoltre, per ragioni di ordine logico-sistematico, pur non essendo espressamente previsto dalla norma, che concorrano al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

Diversamente, non concorrono al calcolo del costo medio, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi. Per “sussidio” si intende qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata (sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica).

Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

- valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh17;

- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh18,

per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.

L’Agenzia delle entrate ritiene, quindi, che le stesse, qualora riscontrino l’incremento richiesto dalla norma rispetto all’anzidetto parametro, possano fruire del beneficio in commento.

Presupposto per l’applicazione della disposizione in commento è il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.

Il credito d’imposta, per espressa previsione normativa, è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al secondo trimestre. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno, invece, essere presi in considerazione; in tali casi occorre che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi oggetto della norma.

Le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

Il credito di imposta è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Con la risoluzione del 14 aprile 2022 n. 18, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

Si ricorda, infine, che il credito di imposta, utilizzabile entro il 31 dicembre 2022, è cedibile entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche e intermediari finanziari ed enti assimilati.

La circostanza che il legislatore abbia precisato che i crediti di cui trattasi sono cedibili “solo per intero” implica che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.

Infine, anche per il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, l’Agenzia delle entrate ritiene che sia consentito l’utilizzo in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.

 

rateizzazione delle bollette

Le imprese, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di ventiquattro rate mensili (articolo 8 del decreto-legge n. 21 del 2022).

 

Distinti saluti

 

                                                                               Il Direttore Generale

                                                                   (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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