credito d’imposta e contributo a fondo perduto per le imprese turistiche - Avviso prot. 4986/22 del 08.04 22 - criteri di riparto delle risorse, tempistica di presentazione della documentazione necessaria e modalità di rendicontazione per l’erogazione
Il Ministero del turismo ha pubblicato sul proprio sito l’Avviso concernente i criteri di riparto delle risorse, la tempistica di presentazione della documentazione necessaria e le modalità di rendicontazione per l’erogazione di contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021.
All’articolo 1 dell’Avviso viene precisato che le imprese dovranno trasmettere la documentazione prevista dall’Allegato I dell’Avviso Pubblico del 23 dicembre 2021, firmata digitalmente dal legale rappresentante, utilizzando la piattaforma online, di cui all’Avviso del Ministero del turismo del 18 febbraio 2022. La mancata trasmissione della documentazione entro i termini previsti all’atto della richiesta determina la decadenza dall’incentivo.
Viene inoltre ribadito che il calcolo degli incentivi concedibili è effettuato sul totale delle spese ammissibili, sulle quali viene prima calcolato il contributo a fondo perduto che, non può essere superiore al 50 per cento delle spese sostenute e comunque non superiore al limite massimo di 100.000,00 euro per ciascun beneficiario. Poi sull’ammontare rimanente delle spese ammissibili, non coperte dal contributo a fondo perduto, viene calcolato l’incentivo riconoscibile sotto forma di credito d’imposta applicando una percentuale, non superiore all’80 per cento, nei limiti di quanto indicato all’articolo 2.
All’articolo 2 viene riportata la modalità di calcolo che sarà applicata nell’eventualità in cui le risorse disponibili si esaurissero prima del raggiungimento dell’obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie e al fine di definire l’elenco delle 3.700 imprese turistiche, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 dell’Avviso del 23 dicembre 2021, e si renda necessario quindi procedere alla rimodulazione degli incentivi.
All’articolo 3, con riferimento alle modalità di presentazione della richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto e di fruizione del credito d’imposta, viene precisato che le richieste di erogazione del contributo a fondo perduto e/o di fruizione del credito d’imposta devono, a pena di decadenza dall’incentivo, essere presentate, unitamente alla documentazione amministrativa e tecnica prevista per la fase di erogazione come indicato nell’allegato all’Avviso, esclusivamente tramite la procedura online dal rappresentante legale del soggetto beneficiario.
I termini di presentazione della richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto e di fruizione del credito d’imposta saranno successivamente pubblicati sul sito del Ministero e del soggetto gestore (www.invitalia.it).
L’erogazione del contributo a fondo perduto e la fruizione del credito d’imposta è autorizzata nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (regolamento de minimis) e alle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 e successive modifiche e integrazioni.
L’erogazione del contributo a fondo perduto e la fruizione del credito d’imposta è autorizzata nel rispetto degli stanziamenti annuali delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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