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misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina – disposizioni in materia di integrazione salariale – decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

È stato pubblicato il decreto-legge contenente le misure di contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Tra le misure contenute nel provvedimento alcune riguardano i trattamenti di integrazione salariale.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il decreto-legge in esame accoglie solo parzialmente le richieste formulate da Federalberghi.

Nel merito del provvedimento, l’articolo 11, comma 1, del decreto in esame prevede che ai datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti operanti nel settore dell’alloggio e in altri settori che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda il Fondo di integrazione salariale, i limiti di durata cui fa riferimento la disposizione sono quelli previsti dal comma 3-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e cioè:

a)    tredici settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di integrazione salariale, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;

b)    ventisei settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Conseguentemente, a far data dal 22 marzo 2022 i datori di lavoro con meno di quindici dipendenti che hanno esaurito le settimane di integrazione a loro disposizione possono fare ricorso a ulteriori otto settimane, fino al 31 dicembre 2022.

Si evidenzia che in caso di ricorso alle ulteriori otto settimane è dovuta la contribuzione aggiuntiva, nella misura del 4%, come previsto dall’articolo 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148.

Il limite di spesa fissato dalla norma è di 77,5 milioni di euro per l’anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto di tale limite, con l’obbligo di non prendere in considerazione ulteriori domande qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa in questione.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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