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fondo di integrazione salariale - semplificazioni procedurali – istruzioni operative - INPS, messaggio 17 febbraio 2022, n. 802

Al fine di semplificare gli adempimenti procedurali connessi alle domande di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) da parte dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, recependo le pressanti richieste avanzate da Federalberghi e dalle altre organizzazioni datoriali e sindacali del settore turismo, il Ministero del lavoro ha fornito alcune indicazioni che trovano applicazione, in via transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022.

Recependo tali indicazioni, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle procedure di consultazione sindacale, agli aspetti connessi al pagamento diretto delle prestazioni e alle causali di accesso ai trattamenti del Fondo di integrazione salariale.

Di seguito si riassumono le istruzioni operative diramate dall’istituto.

 

informazione e consultazione sindacale

Ai fini dell’accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, i datori di lavoro sono tenuti ad esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che, dopo le modifiche apportate dall’articolo 23 del decreto sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4), può svolgersi anche in via telematica.

La procedura in questione è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa e rappresenta, quindi, un passaggio imprescindibile per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.

In considerazione dell’attuale contesto emergenziale, il Ministero del lavoro ha chiarito che, in una prima e transitoria fase fino al 31 marzo 2022, i datori di lavoro che richiedono l’Assegno di integrazione salariale possono presentare l’istanza all’INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.

In particolare, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) e dal decreto sostegni-ter e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, l’INPS chiarisce che:

-       in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;

-       la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;

-       per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le sedi INPS territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla;

-       nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.

 

richieste di pagamento diretto

In materia di modalità di erogazione delle prestazioni, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che, in via ordinaria, il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e che l'importo dei trattamenti anticipati venga recuperato dai medesimi datori di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dagli stessi dovuti.

Ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del menzionato articolo 7.

Conseguentemente, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dello stesso, le sedi INPS territoriali possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione.

Al fine di semplificare le procedure di accesso all’Assegno di integrazione salariale e in considerazione della crisi pandemica e delle conseguenze che ne derivano sulle realtà economico-finanziarie, il Ministero del lavoro ha chiarito che, per le richieste di pagamento diretto connesse a istanze presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, i datori di lavoro potranno documentare le difficoltà finanziarie trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

La nota in commento chiarisce che per la richiesta di anticipazione del trattamento da parte dell’istituto - per i periodi di operatività della semplificazione come sopra individuati - i datori di lavoro non sono obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare INPS n. 197 del 2015.

 

valutazione dei requisiti di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS

I datori di lavoro che rientrano nelle tutele del FIS possono richiedere l’Assegno di integrazione salariale sia per causali ordinarie che per causali straordinarie, in relazione alle dimensioni aziendali.

In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS richiesto per causali ordinarie, il Ministero del lavoro ha chiarito che - limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti – occorrerà tenere conto della situazione di congiuntura economica in atto.

Conseguentemente, nei casi di richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.

Ai fini delle valutazioni delle istanze di accesso al trattamento per le causali ordinarie, le sedi INPS non richiederanno più – per i periodi di operatività della semplificazione come sopra individuati – la relazione tecnica dettagliata prevista dal decreto ministeriale n. 95442 del 2016.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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