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misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 – decreto-legge 4 febbraio 2022 n. 5 (Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2022 n. 29).

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 2 febbraio, ha approvato un decreto-legge recante misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Si riepiloga di seguito, il contenuto delle disposizioni di maggiore interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali.

durata delle certificazioni verdi (art. 1)

Le certificazioni verdi COVID-19 rafforzate rilasciate dopo la terza dose, la cui durata era stata stabilita in sei mesi, non hanno più una scadenza, e hanno validità a decorrere dalla data della terza somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

A coloro che sono risultati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata la certificazione verde COVID-19 rafforzata con validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

A coloro che sono risultati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata la certificazione verde COVID-19 rafforzata con validità illimitata a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

auto sorveglianza (articolo 2)

In caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, la misura dell’auto sorveglianza, in sostituzione della quarantena precauzionale, si applica anche a coloro che sono guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario (oltre che a coloro che hanno completato da non più di 120 giorni il ciclo vaccinale primario o sono guariti da non più di 120 giorni o hanno avuto la dose di richiamo).

cittadini stranieri (articolo 3)

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il certificato verde rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).

Non è necessario il test antigenico nel caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (oltre che nei casi di somministrazione della terza dose).

Anche a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione con un vaccino non autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il certificato verde rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

In caso di mancata verifica dei requisiti previsti da parte dei titolari dei servizi e delle attività per le quali è richiesto il certificato verde rafforzato, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

Si ricorda che non tutti i certificati emessi da stati esteri possono essere verificati tramite lettura del QR code dall’App VerificaC19. Nel caso in cui non fosse possibile la lettura del QR code, dovrà essere essere richiesta l’esibizione del certificato cartaceo o digitale emesso dalle autorità sanitarie nazionali estere competenti. Sono accettati certificati in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. I certificati redatti in altre lingue dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

Si ricorda inoltre che l’articolo 9 comma 10 del decreto-legge n. 52 del 2021 riconosce la validità dei documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni previste per l’ottenimento del green pass.

efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa (articolo 4)

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del green pass rafforzato.

isole minori lagunari e lacustri (articolo 5)

Viene prorogata fino al 31 marzo 2022 la deroga, già prevista fino al 10 febbraio 2022 con ordinanza del Ministro della salute, che consente per i soli motivi di salute e di studio l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori, ovvero per le isole lagunari e lacustri, con green pass base e non rafforzato.

Per il medesimo periodo il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2.

Distinti saluti.

 

                                                                               Il Direttore Generale

                                                                   (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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