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legge di bilancio 2022 – provvedimenti di carattere giuslavoristico e previdenziale – legge 30 dicembre 2021, n. 234

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, contenente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (c.d. legge di bilancio 2022), in vigore dal 1° gennaio 2022, reca numerose importanti disposizioni in materia lavoro e previdenza, tra le quali la riforma degli ammortizzatori sociali, l’estensione del contratto di espansione alle imprese con cinquanta dipendenti, novità in tema di congedo di paternità, indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL), modifica della disciplina dei tirocini, agevolazioni contributive per il 2022 a favore dei lavoratori dipendenti, sgravi contributivi al 100% nei primi tre anni per i datori di lavoro con meno di nove dipendenti che stipulano contratti di apprendistato nel 2022.

Di seguito si dettagliano i contenuti delle disposizioni richiamate, facendo riserva di ulteriori comunicazioni all’emanazione dei chiarimenti amministrativi.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Fondo di integrazione salariale (articolo 1, comma 207)

Viene modificato l'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che disciplina il Fondo di integrazione salariale (FIS), estendendone il campo di applicazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che:

-         occupano almeno un dipendente;

-         appartengono a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015;

-         non aderiscono ad un fondo di solidarietà bilaterale ovvero alternativo ovvero territoriale.

Con riferimento alle prestazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2022:

-         l'assegno ordinario (ASO) assume la nuova denominazione di "assegno di integrazione salariale"

-         viene eliminata la prestazione "Assegno di solidarietà" prevista fino al 31 dicembre 2021 in favore dei dipendenti da datori di lavoro che stipulano accordi collettivi aziendali di riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare licenziamenti collettivi.

In relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie (tra le quali rientrano le intemperie stagionali) l'assegno di integrazione salariale è riconosciuto per una durata massima di:

-         tredici settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;

-         ventisei settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

 

Per quanto concerne il finanziamento dell'assegno di integrazione salariale, è previsto un contributo ordinario nella misura dello:

-         0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;

-         0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti;

-         un contributo addizionale - a carico dei datori di lavoro - connesso all'utilizzo dell'assegno di integrazione salariale richiesto per le causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO) pari al 4% della retribuzione persa.

 

A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, il comma 219 dell’articolo 1 della legge n. 234 ha disposto la riduzione dell’aliquota di finanziamento del FIS nelle seguenti misure:

-         0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;

-         0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti;

-         0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Per effetto delle riduzioni sopra esposte, per l’anno 2022, l’incremento di costo a carico del datore di lavoro derivante dalle nuove aliquote contributive FIS è sterilizzato.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono previste riduzioni strutturali dell'aliquota di contribuzione.

 

fondi territoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano (articolo 1, comma 213)

Viene modificato l'articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano estendendone, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

 

cassa integrazione straordinaria (articolo 1, commi 198-199)

Viene modificata la disciplina dell'ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) ed i relativi obblighi contributivi.

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina della CIGS ed i relativi obblighi contributivi vengono estesi ai datori di lavoro:

-         non coperti dai fondi di cui agli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 27 (Fondi alternativi) e 40 (Fondi di solidarietà territoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano) del decreto legislativo n. 148 del 2015;

-         che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Viene, inoltre, modificata la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Viene ampliato il concetto di "riorganizzazione aziendale", che viene esteso anche alla realizzazione di processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministero del lavoro, sentito il Ministero dello sviluppo economico.

Con riferimento alla causale "contratto di solidarietà" sono modificati i limiti percentuali di riduzione oraria (complessiva ed individuale) dell'attività lavorativa che le aziende devono rispettare nella stipula dell'accordo aziendale. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022:

-         la riduzione media oraria non può essere superiore all'80% (60% fino al 31 dicembre 2021) dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà;

-         per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% (70% fino al 31 dicembre 2021) nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

 

accordo di transizione occupazionale (articolo 1, comma 200)

Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti di durata previsti, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

Ai fini del riconoscimento di tale trattamento straordinario di integrazione salariare, in sede di procedura di consultazione sindacale, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.

I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in parola accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

Per l'anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariare per riorganizzazione o crisi aziendale può essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.

 

finanziamento della CIGS (articolo 1, comma 201)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, nonché dei datori di lavoro delle categorie di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015 è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore.

In via transitoria, a decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, il comma 220 dell’articolo 1 della legge n. 234 ha previsto che l’aliquota di finanziamento a carico dei datori di lavoro di cui sopra è ridotta di 0,630 punti percentuali. La misura comporta, per l’anno 2022, la sterilizzazione degli incrementi di costo derivanti dall’estensione dell’integrazione salariale straordinaria.

 

iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (articolo 1, comma 202)

I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tali iniziative comporta l'irrogazione di sanzioni.

 

beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale (articolo 1, commi 191-192)

Viene esteso l'ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse. Il requisito di anzianità di effettivo lavoro è ridotto da novanta a trenta giorni.

Riguardo al computo dei dipendenti, è previsto che, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori subordinati, inclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.

 

misura del trattamento (articolo 1, comma 194)

In base al nuovo comma 5-bis, aggiunto all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale non è più differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, ma diventa unico ed indipendente dalla predetta retribuzione.

 

contributo addizionale (articolo 1, comma 195)

Viene modificata la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari (diversi dal FIS) o straordinari di integrazione salariale.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari al:

-         6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di cinquantadue settimane in un quinquennio mobile;

-         9% oltre il limite di cinquantadue settimane e sino a centoquattro settimane in un quinquennio mobile

 

pagamento diretto (articolo 1, comma 196)

In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

attività lavorativa durante l'integrazione salariale (articolo 1, comma 197)

Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

 

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

I commi 221-223 dell’articolo 1 della legge n. 234 apportano modifiche alla disciplina delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Per gli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2022, viene eliminato il requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi richiesto ai fini del riconoscimento dell’indennità NASpI.

Con la medesima decorrenza la NASpI si ridurrà del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal terzo). Tale riduzione decorrerà dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:

-       l’indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal quarto mese);

-       l’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari al numero di mesi di contribuzione versata (anziché la metà dei mesi di contribuzione versata);

-       la durata massima non può in ogni caso superare dodici mesi (anziché sei mesi);

-       per i periodi di fruizione della indennità, sono riconosciuti i contributi figurativi.

Si prevede poi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'innalzamento dallo 0,51% all'1,31% dell'aliquota contributiva relativa alla DIS-COLL per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci.

 

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

apprendistato (articolo 1, comma 645)

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, è prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a nove, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del dieci per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

 

lavoratori provenienti da imprese in crisi (articolo 1, comma 119)

Viene riconosciuto l'esonero contributivo previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica.

 

lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordo di transizione occupazionale (articolo 1, commi 243-247)

Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 (accordo di transizione occupazionale) è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il contributo non può essere erogato per più di dodici mesi.

 

sgravio contributi a carico dei lavoratori dipendenti (articolo 1, comma 121)

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

esonero dei contributi a carico delle lavoratrici madri (articolo 1, comma 137)

In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

PREVIDENZA GIORNALISTI

Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, i commi 103-118 dell’articolo 1 della legge n. 234 dispongono che, dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'INPGI è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'INPS che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

 

MERCATO DEL LAVORO

part time ciclico (articolo 1, comma 971)

Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Per l’operatività del fondo è necessario un ulteriore provvedimento normativo.

 

tirocini (articolo 1, commi 720-726)

Si procede al riordino della disciplina del tirocinio, definito come “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare”.

Il Governo e le regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:

-       revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

-       individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;

-       definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

-       definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

-       previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Sono dettagliate anche le sanzioni previste in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione: si va da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro a seconda della gravità dell’illecito commesso.

Viene poi specificato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.

 

MATERNITÀ E PATERNITÀ

congedo di paternità (articolo 1, comma 134)

Viene reso strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a dieci giorni e ad un giorno.

 

indennità di maternità (articolo 1, comma 239)

Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata), autonome e imprenditrici agricole e libere professioniste, che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

 

CONTRATTO DI ESPANSIONE

Con il comma 215 dell’articolo 1 della legge n. 234 viene prolungato agli anni 2022 e 2023 il periodo di sperimentazione del contratto di espansione; il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.

 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

centri per l'impiego (articolo 1, commi 85 e 86)

Sono stanziate ulteriori risorse per far fronte agli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego, anche derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

 

programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (articolo 1, commi 249-252)

Nell'ambito del programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale per la formazione dei lavoratori nei medesimi settori.

Le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma GOL sono estese ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale

 

Distinti saluti.

                                                                                          Il Direttore Generale

                                                                               (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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