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aiuti e contributi pubblici - obbligo di trasparenza – pubblicazione annuale delle informazioni – legge 4 agosto 2017 n. 124 - termini di decorrenza sanzioni

L’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017 n. 124, modificata dall’articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, prevede l’obbligo di pubblicare le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” effettivamente erogati, nell’esercizio finanziario precedente, di importo almeno pari a 10.000 euro, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.

Relativamente al sistema sanzionatorio, si ricorda che l’articolo 11 sexies decies del decreto-legge “riaperture” n. 52 del 2021 ha prorogato al 1° gennaio 2022 il termine di decorrenza delle sanzioni per l’anno 2021 relative all’inosservanza degli obblighi di trasparenza in ordine alle erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese e associazioni di cui all’articolo 1, commi 125 e 125 bis, della legge n. 124 del 2017.

L’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di duemila euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e pagamento della sanzione si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Di seguito, si riassumono gli adempimenti previsti.

associazioni, onlus e fondazioni (comma 125)

Tali soggetti sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.

soggetti iscritti nel Registro delle imprese (comma 125 bis)

I soggetti iscritti nel Registro delle imprese (società di capitali, società di persone, ditte individuali esercenti attività di impresa, società cooperative) pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui sopra mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

deroghe (commi 125 quinquies e 127)

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle associazioni e imprese sopra descritte, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Inoltre, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

erogazioni dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua

Si ricorda che l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha a suo tempo chiarito che le imprese che ricevono erogazioni dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (ad esempio For.Te.) non sono vincolate al rispetto degli obblighi informativi di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124, articolo 1, commi 125-129, e non sono, pertanto, soggette alle conseguenti sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi informativi.

 

Distinti saluti

 

                                                                                          Il Direttore Generale

                                                                               (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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