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coronavirus – ingressi in Italia – deroghe alle disposizioni vigenti – ordinanza Ministero della salute 14 dicembre 2021

Facendo seguito alla nostra precedente circolare, relativa ai nuovi criteri stabiliti dal Ministro della salute per entrare in Italia, si ritiene necessario riepilogare le deroghe a tali disposizioni stabilite dalle normative vigenti.

esenzione totale(ingressi senza obblighi di certificazione verde / test antigenico o molecolare pre-partenza, isolamento e successivo test, ma con obbligo di Passenger Locator Form)

A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, gli obblighi previsti dall’ordinanza del Ministro della salute per l'ingresso nel territorio nazionale non si applicano nei seguenti casi:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

- al personale viaggiante;

- ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20 (Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano);

- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

-  a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale;

a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale;

-  a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non si applica neanche l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form);

-  in caso di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non si applica neanche l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form).

esenzione parziale(ingressi con test antigenico o molecolare, senza isolamento fiduciario)

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 , e fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell'isolamento fiduciario, ove previsti, non si applicano nei seguenti casi:

- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

- agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

-  ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C. Tale disposizione, a seguito della nuova ordinanza del Ministro della salute, e come riportato sul sito del Ministero degli esteri “viaggiaresicuri.it”, consente ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D di entrare in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore senza effettuare l’isolamento fiduciario, ove previsto;

- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

- agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;

- agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall'art. 49, comma 5 del dpcm 2 marzo 2021.

 

Distinti saluti

                                                                                          Il Direttore Generale

                                                                               (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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