regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Il prossimo 13 dicembre 2014 entreranno in vigore le disposizioni previste dal regolamento europeo n. 1169/2011 in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti (allegato 1), che si affiancano a quelle già vigenti nel nostro ordinamento e previste nel D.Lgs. n. 109/1992.
L’articolo 44 del regolamento prevede che, in caso di fornitura di alimenti non preimballati, e quindi per gli alimentisomministrati, salvo diversa previsione da parte degli Stati membri (attualmente non emanata dallo Stato italiano) le uniche indicazioni obbligatorie da fornire al consumatore riguardano l’eventuale presenza dei cosiddetti allergeni negli alimenti (allegato 2), e più specificamente di “qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”.
Relativamente alle modalità con cui le informazioni devono essere fornite, in assenza di uno specifico provvedimento nazionale (attualmente non emanato), la Direzione salute e consumatori della Commissione europea ritiene che la forma con cui fornire le informazioni sulla presenza o meno degli allergeni ai consumatori deve essere scritta (allegato 3, in particolare punti 2.5.1. e 2.5.2).
Richiamiamo l’attenzione sulla circostanza che, durante l’iter di approvazione del regolamento, Federalberghi ed Hotrec hanno ottenuto una sensibile riduzione degli oneri procedurali inizialmente posti a carico delle imprese e, in particolare, ad evitare l’obbligo di etichettare i prodotti alimentari non imballati che l’albergo somministra alla propria clientela e di indicare le altre informazioni richieste per la vendita, quali ad esempio l’elenco degli ingredienti, la relativa quantità, il peso netto, la data di scadenza, eccetera (articoli 9 e 10 regolamento UE).
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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