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credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda - comuni colpiti da eventi calamitosi

Con la risposta a interpello n. 713 del 15 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di fruibilità per le imprese turistico-ricettive del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, cosiddetto “rilancio”.

Il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, cosiddetto “sostegni bis”, modificando l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 28 del decreto-legge “rilancio”, ha esteso il credito d'imposta per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator fino al 31 luglio 2021, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Il periodo precedente dello stesso comma 5 dell’articolo 28 del decreto-legge “rilancio” stabilisce anche che il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti relativi alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

A causa della sovrapposizione di norme, non risultava chiaro se la deroga relativa alla perdita di fatturato, nei casi sopra indicati, fosse applicabile anche per i mesi successivamente aggiunti a quelli inizialmente previsti dalla norma originaria.

Secondo l’Agenzia delle entrate, deve ritenersi applicabile non soltanto con riferimento ai mesi del 2020 (da marzo a dicembre) ma anche con riferimento ai mesi del 2021 (da gennaio a luglio) la disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell'articolo 28 del decreto - legge “rilancio” secondo cui “il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente” ( ovvero, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente) ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Ne consegue, che le imprese turistico ricettive, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti dal terzo periodo del comma 5 dell'articolo 28 del predetto decreto (ovvero (i) domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso, (ii)sussistenza dello stato di emergenza alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020) e (iii) domicilio fiscale o sede operativa stabilito in tali luoghi, a far data dall'insorgenza dell'originario calamitoso evento) potranno fruire del credito di imposta di cui all'articolo 28 del decreto rilancio per i mesi da marzo 2020 a luglio 2021, a prescindere dalla verifica del requisito del calo del fatturato.

 

Distinti saluti.

 

                                                                                          Il Direttore Generale

                                                                               (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

N.B.: Con DPGR n. 178 del 5 dicembre 2019 il Comune di Montecatini è ricompreso fra i Comuni per cui era stato dichiarato lo stato di calamità.

 

allegato


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