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coronavirus – verifica certificazioni verdi COVID-19 – circolare del Ministero Interno 10 agosto 2021

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 10 agosto 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso ad alcuni servizi e attività.

Al riguardo, il Ministero evidenzia come le disposizioni vigenti individuano due diverse e successive fasi di verifica. La prima fase consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività per le quali essa è prescritta. Tale prima verifica ricorre in ogni caso e si tratta di un vero e proprio obbligo previsto dall’articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021 a carico dei soggetti individuati, tra cui, si ricorda, rientrano anche i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, nonché i loro delegati.

La seconda fase, prevista dal comma 4 del citato articolo 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità. Si tratta, secondo il Ministero, di un’ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni normative vigenti.

Il Ministero evidenzia come tale seconda verifica, che viene posta a carico dei medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell’articolo 13 (quindi anche dei titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi e loro delegati), diversamente dalla prima non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione “a richiesta dei verificatori”, contenuta nel già menzionato comma 4.

Trattandosi di un’attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d’identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica, in primo luogo, "i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni", notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge.

Oltre ai pubblici ufficiali, l’articolo 13 indica, però, anche altre categorie di soggetti, tra cui i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, nonché i loro delegati.

Il Ministero ribadisce comunque che per tali soggetti la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione, e dovrà comunque essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti dì terzi.

Viene inoltre precisato che l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali.

Nel caso di controlli da parte delle forze di polizia, o di personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in cui si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, la sanzione prevista (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000) risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.

Relativamente ai servizi di ristorazione, il Ministero chiarisce infine che la certificazione verde non è richiesta per i servizi in questione erogati all'aperto, nonché per l'asporto e per il consumo al banco, rimanendo tuttavia pienamente confermate tutte le altre disposizioni anti-COVID riguardanti il distanziamento interpersonale.

 

Distinti saluti

 

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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