DGRT n. 694 del 5 Luglio 2021 - "Linee di indirizzo per l’individuazione e gestione degli alberghi sanitari e degli hotel Covid" e "Linee di indirizzo per la gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 e dei contatti stretti"
La Giunta della Regione Toscana con delibera n.694 del 5 Luglio 2021 ha approvato le modifiche alla DGRT 937/2020 "Linee di indirizzo per l’individuazione e gestione degli alberghi sanitari e degli hotel Covid" e "Linee di indirizzo per la gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 e dei contatti stretti nella popolazione turistica", sostituendo gli Allegati A e B.
In particolare si evidenziano alcune modifiche apportate sugli allegati ivi richiamati.
ALLEGATO A
Al punto 2 è stata fornita una definizione più precisa per albergo sanitario, si tratta di una struttura ricettivo-alberghiera gestita per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità come ad esempio alberghi, campeggi, villaggi turistici, resort ecc. come previsto dalle disposizioni di cui agli articoli dal 17 al 29 della LR 86/2016. L’albergo sanitario ospita persone asintomatiche o paucisintomatiche risultate positive per COVID-19. Tale struttura può essere convenzionata con l’Az. USL competente per territorio o può anche essere convenzionata con un soggetto privato quale tour operator, compagnia aerea o di navigazione, compagnia assicurativa ecc., che provvede a sostenere i costi inerenti alla permanenza degli ospiti. Se la struttura ricettivo-alberghiera è convenzionata con un soggetto privato, l’Az. USL competente per territorio verifica il rispetto dei requisiti previsti dal presente documento e garantisce a titolo non oneroso la sorveglianza sanitaria sui casi COVID.
Viene inoltre fornita la definizione per gli hotel Covid, che sono strutture recettivo-alberghiere dedicati ai seguenti soggetti:
- contatti stretti di soggetti COVID positivi, qualora ritenuto opportuno dai servizi competenti, nel caso in cui non sia possibile garantire l’isolamento adeguato presso il domicilio, o sia necessario assicurare un maggior livello di sicurezza e di monitoraggio sanitario rispetto al domicilio privato, o per la popolazione turistica;
- operatori sanitari e sociosanitari, reclutati o volontari, anche stranieri, e relativo personale tecnico-amministrativo di supporto che per ragioni di tutela della salute, oltre che per esigenze lavorative, non possono rientrare in sicurezza al proprio domicilio;
- volontari di Protezione Civile impegnati nell'emergenza Covid-19;
- cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) che, per rientrare in Italia, intendono trascorrere la quarantena obbligatoria in un luogo diverso dalla propria residenza.
Anche in questo caso tali strutture possono essere convenzionate con l’Az. USL o convenzionate con soggetti privati e possono ospitare popolazione residente/domiciliata in Toscana o non residente in Toscana.
Gli Hotel Covid devono essere conformi rispetto alla normativa in materia di prevenzione incendi, con certificato di agibilità e collaudo statico ed a tutti i requisiti previsti per l’esercizio di tale attività.
I requisiti degli hotel Covid sono gli stessi previsti per gli alberghi sanitari.
Come per l’accesso agli alberghi sanitari anche per gli hotel Covid, l’accesso è programmato dal Dipartimento di Prevenzione o USCA o Zona Distretto o MMG/PdF.
ALLEGATO B
Al punto 3.3 azioni conseguenti all’esito Rilevato (Positivo) al tampone, oltre a prevedere delle modifiche sulle modalità di contact tracing sono state puntualizzate le modalità di rientro di soggetti positivi e dei relativi contatti, prevendendo:
- il trasferimento presso il domicilio/residenza del caso con mezzi propri del caso se le condizioni di salute lo consentono (soggetto asintomatico) e se il luogo di domicilio/residenza ha una distanza indicativamente non superiore ai 400 Km;
- il trasferimento protetto del caso presso il suo domicilio/residenza da parte di mezzo sanitario a cura della compagnia del vettore o dell’operatore turistico o di eventuale compagnia assicurativa, ove disponibili;
- il trasferimento protetto presso albergo sanitario o ospedale con mezzo sanitario dell’Az. USL competente per territorio, nel caso in cui le condizioni cliniche lo richiedano.
Il trasferimento di un caso positivo presso il proprio domicilio all’interno del territorio nazionale, è gestito dall'azienda USL territorialmente competente previa valutazione della fattibilità con la Regione/ASL di residenza che viene informata della richiesta di trasferimento.
Al punto 3.4 sono state modificate le azioni conseguenti all’esito Rilevato a bassa carica (Positivo a bassa carica) al tampone.
Le misure da adottare nelle strutture ricettive alberghiere o extra-alberghiere in caso di caso sospetto Covid sono rimaste invariate rispetto al precedente allegato.
Al punto 5 sono state fornite indicazioni per soggetti in transito su navi da crociera o altri natanti provenienti dall’estero, suddividendo i casi tra soggetti positivi che restano in Toscana e soggetti positivi che non restano in Toscana e la gestione dei contatti stretti dei casi positivi.
Al punto 6 vengono fornite indicazioni per soggetti in transito su aereo proveniente dall’estero, che allo sbarco presentano sintomi compatibili con il Covid o che allo sbarco risultano essere positivo al Covid.
Cordiali saluti
Pier Luigi Masini
Segretario generale
Allegati:
- Delibera di Giunta della Regione Toscana n.694 del 5 Luglio 2021
- Allegato A “Linee di indirizzo per l’individuazione e gestione degli alberghi sanitari e degli hotel Covid”
- Allegato B “Linee di indirizzo per la gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 e dei contatti stretti"
Federalberghi Toscana
Unione delle Associazioni Alberghi e Turismo della Toscana/
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