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coronavirus – ingressi in Italia – certificazioni verdi COVID-19 – ordinanza del Ministro della salute 18 giugno 2021 (G.U. n.145 del 19 giugno 2021)

Il Ministro della salute ha emanato una nuova ordinanza con cui sono stati stabiliti i nuovi criteri per derogare ai divieti di spostamento da e per l'estero o agli obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

A decorrere dal 21 giugno 2021 e fino al 30 luglio 2021, chiunque fa ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del dpcm 2 marzo 2021 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, incluse isole Faer Oer e Groenlandia, Estonia, Finlandia, Francia, inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, esclusi territori situati al di fuori del continente europeo, Polonia, Portogallo, incluse Azzorre e Madeira, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, inclusi territori nel continente africano, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco), ha l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli (i gestori delle strutture ricettive non sono deputati ad effettuare tale tipo di controllo) una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e n. 2021/954, da cui risulti:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
  • effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Tale disposizione, in assenza di insorgenza di sintomi da COVID-19, non trova applicazione in alcuni casi (indicati dall’articolo 51, comma 7, del dpcm 2 marzo 2021), ad esempio per il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto, per gli spostamenti da San Marino e dal Vaticano, per i soggiorni non superiori a 120 ore per motivi di lavoro, salute o urgenza, per transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore, eccetera.

Rimane fermo (tranne per i transfrontalieri) l’obbligo di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero (Digital Passenger Locator Form - dPLF), e di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso.

L’ingresso nel territorio nazionale con una certificazione verde COVID-19 rilasciata dalle rispettive autorità sanitarie locali, è consentito, inoltre, ai soggetti provenienti dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti d’America, che saranno quindi esonerati dall’isolamento fiduciario. In assenza di insorgenza di sintomi da Covid-19, rimangono ferme le deroghe vigenti, e rimane fermo l’obbligo di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero (Digital Passenger Locator Form - dPLF), e di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso.

Per i soggetti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro) rimane invece fermo l’obbligo di presentare all’ingresso il certificato che attesti il risultato negativo al test antigenico o molecolare, a cui si aggiunge ora l’obbligo di di isolamento fiduciario per un periodo di cinque giorni, a cui deve seguire un nuovo test.

I minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, non sono tenuti ad effettuare, laddove, previsto, l’isolamento fiduciario. Inoltre, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

 

Distinti saluti

 

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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