aiuti e contributi pubblici - obbligo di trasparenza – pubblicazione annuale delle informazioni – legge 4 agosto 2017 n. 124
L’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017 n. 124, modificata dall’articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, dispone alcuni obblighi di trasparenza per coloro che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.
associazioni, onlus e fondazioni (comma 125)
Tali soggetti sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.
soggetti iscritti nel Registro delle imprese (comma 125 bis)
I soggetti iscritti nel Registro delle imprese (società di capitali, società di persone, ditte individuali esercenti attività di impresa, società cooperative) pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui sopra mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
deroghe (commi 125 quinquies e 127)
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle associazioni e imprese sopra descritte, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Inoltre, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
sanzioni (comma 125 ter)
L'inosservanza agli obblighi di pubblicazione previsti dai commi 125 e 125 bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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