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Termini di sospensione attività delle strutture ricettive - Schema esemplificativo

In seguito alle sollecitazioni rivolte agli uffici della Regione da parte di Federalberghi Toscana che hanno portato alla redazione di un parere ufficiale, siamo a trasmettere uno schema esemplificativo più chiaro in merito alla sospensione delle attività previsto all’art.30 della l.r.86/2016.

  

Sospensione iniziata prima del 31 OTTOBRE  2019

Laddove il Comune abbia ritenuto di applicare l’art.99 del TULPS il termine massimo di sospensione previsto da tale norma (3 mesi) è scaduto necessariamente entro il 30 gennaio 2020; per cui, se dietro esplicita contestazione effettuata dall’Amministrazione allo scadere del termine dei tre mesi la struttura non abbia addotto una causa di forza maggiore che ne abbia giustificato la protrazione, il titolo abilitativo è decaduto.

Nel caso in cui non ci sia stata la contestazione, la struttura può, su richiesta del SUAP o di propria iniziativa, attestare con semplice comunicazione al SUAP che la prosecuzione della sospensione è per causa di forza maggiore in relazione allo stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020, e può proseguire fino al termine dello stato di emergenza.

  

Sospensione iniziata in data compresa tra il 31 OTTOBRE 2019 e il 30 GENNAIO 2020

Laddove il Comune abbia ritenuto di  applicare l’art.99 del TULPS il termine massimo di sospensione previsto da tale norma (3 mesi)  è scaduto dal 31 gennaio 2020 in poi; sia in tal caso che in caso contrario – ovvero se il Comune  non abbia  applicato l’art.99 del TULPS - la struttura può, su richiesta del SUAP o di propria iniziativa, attestare con semplice comunicazione al SUAP la prosecuzione della sospensione per causa di forza maggiore in relazione allo stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020, e può proseguire fino al termine dello stato di emergenza.

  

Sospensione iniziata in data compresa tra il  31 GENNAIO 2020 e il 9 LUGLIO 2020

La sospensione è stata attivata durante lo stato di emergenza; per cui – fermo restando che deve esser stata comunicata al SUAP – può proseguire fino al termine dello stato di emergenza senza necessità di ulteriori comunicazioni, in quanto la dichiarazione dello stato di emergenza vale come causa di forza maggiore.

  

Sospensione iniziata dal 10 LUGLIO 2020

La struttura comunica la SUAP la sospensione fruendo del nuovo termine massimo (12 mesi). Inoltre  – con successiva semplice comunicazione al SUAP – è prevista la possibilità di prorogare il termine per causa di forza maggiore (tra cui rientra ovviamente anche l’eventuale perdurare dello stato di emergenza).


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E’ stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali .

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