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coronavirus – dpcm 2 marzo 2021 – chiarimenti del Ministero Interno

Il Ministero dell'Interno, con la circolare del 6 marzo 2021, ha fornito alcune indicazioni ai prefetti, di seguito sintetizzate, utili per la corretta interpretazione del dpcm 2 marzo 2021 sulle nuove misure di contenimento della pandemia in corso.

 

Zona gialla

spettacoli aperti al pubblico

L'articolo 15 dispone, che a decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club, e in altri spazi anche all'aperto - attualmente sospesi - possano svolgersi con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, e nei limiti di capienza indicati.

Riguardo alla condizione di convivenza, il Ministero precisa che essa potrà essere oggetto di autodichiarazione da parte degli interessati, conformemente a quanto previsto dagli allegati 26 e 27 al dpcm, di nuova formulazione, concernenti le modalità di svolgimento in sicurezza delle attività in questione.

corsi di formazione

Il comma 7 dell’articolo 25 amplia il novero delle attività di formazione consentite anche in presenza, ricomprendendovi i corsi di formazione aziendali, esclusivamente in favore dei dipendenti dell'azienda stessa, i corsi in materia di protezione civile, nonché i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure tecniche precauzionali previste dal documento dell' INAIL cui fa riferimento la disposizione.

attività dei servizi di ristorazione

L'articolo 27, nel disciplinare l'attività dei servizi di ristorazione, conferma la regolamentazione del precedente dpcm. Viene ora introdotta una modifica che elimina la precedente restrizione relativa al divieto di asporto dopo le ore 18,00 per i soggetti che svolgano come attività prevalente quella identificata dal codice ATECO 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) vale a dire per le enoteche. Tali attività potranno ora proseguire anche oltre il predetto orario, in conformità alle pertinenti disposizioni comunali. Restano, invece, soggette al divieto di asporto dopo le 18,00 le attività identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina).

Continua ad essere consentita l’attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché svolte in osservanza delle generali misure anti-contagio.

Secondo il Ministero, in forza di tale disposizione, le attività in questione possono essere svolte, nel rispetto della legislazione vigente in tema di attività produttive, anche da quei pubblici esercizi che instaurino, un rapporto contrattuale con un’azienda, ai fini dell'erogazione del servizio in favore dei relativi dipendenti.

Il Ministero segnala l'opportunità, al fine di agevolare gli organi accertatori nella verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio dell'attività di mensa o di catering continuativo, che a cura dell'esercente sia resa disponibile in pronta visione copia dei contratti sottoscritti con le aziende, nonché degli elenchi nominativi del personale preventivamente individuato quale beneficiario del servizio.

Diversamente, non si ritiene consentita, in quanto non riconducibile alle succitate attività di mensa o catering continuativo, la possibilità per il titolare di partita IVA o libero professionista di instaurare con un pubblico esercizio un rapporto contrattuale di somministrazione al tavolo di alimenti e bevande, non essendo in questi casi configurabile un connotato indefettibile del servizio di mensa o catering, rappresentato dalla ristorazione collettiva.

 

Zona arancione

attività dei servizi di ristorazione

Rispetto al precedente dpcm, il Ministero evidenzia come opportunamente viene ora precisato che negli alberghi e nelle strutture ricettive la ristorazione resta consentita senza limiti di orario limitatamente ai clienti ivi alloggiati.

In linea con quanto previsto in area gialla, non viene più contemplato il previgente divieto di asporto oltre le ore 18,00 per le attività commerciali che svolgono in prevalenza una delle attività ricomprese nel codice ATECO 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) con possibilità, pertanto, di prosecuzione di tali attività anche oltre il predetto orario, in conformità alle pertinenti disposizioni comunali.

Indicazioni analoghe a quelle fornite con riferimento alla zona gialla valgono per lo svolgimento delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

 

Zona rossa

attività dei servizi di ristorazione

Anche in zona rossa, cade il divieto di asporto oltre le ore 18,00 per le attività commerciali che svolgono in prevalenza una delle attività ricomprese nel già citato codice ATECO 47.25 con possibilità, pertanto, di prosecuzione di tali attività anche oltre il predetto orario, in conformità alle pertinenti disposizioni comunali.

Per quanto riguarda le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, il Ministero rinvia a quanto indicato per la zona arancione.

attività inerenti ai servizi alla persona

Il Ministero evidenzia come il nuovo dpcm, rispetto al precedente, abbia previsto la sospensione in zona rossa dei saloni di barbiere e di parrucchiere, per effetto della modifica apportata all'allegato 24, da cui sono state espunte le predette forme di servizi alla persona.

 

Distinti saluti.

 

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

 

allegato


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