Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione
Con il decreto del MIPAAF del 27 ottobre 2020 viene data attuazione alla disposizione del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto decreto “agosto”), che ha istituito un Fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per il 2020, per aiutare la ripresa dell’attività da parte degli esercizi di ristorazione e per ridurre lo spreco alimentare. Le risorse finanziarie del Fondo sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P inizialmente riservato alle imprese della ristorazione ed esteso, su richiesta di Federalberghi, alle imprese registrate con codice ATECO 55.10.00 (alberghi) limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RISTORAZIONE: SOGGETTI BENEFICIARI
Il soggetto concessionario del beneficio è stato individuato in Poste italiane S.p.a. che avrà, dunque, la responsabilità di acquisire le domande attraverso il portale https://www.portaleristorazione.it/, effettuare la valutazione e il controllo delle richieste e, successivamente all’autorizzazione del MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), provvedere al pagamento del contributo.
Potranno presentare richiesta le imprese registrate con codice ATECO prevalente rientrante in una delle seguenti categorie:
· 56.10.11 (ristorazione con somministrazione)
· 56.29.10 (mense)
· 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale)
· 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)
· 56.21.00 (catering per eventi, banqueting)
· 55.10.00 (alberghi), limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo.
Il contributo è concesso alle imprese che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 o a quelle già attive prima di tale data, purché il fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.
REQUISITI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ACQUISTATI
Deve trattarsi di prodotti agroalimentari (inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura), anche D.O.P. e I.G.P., che valorizzino la materia prima di territorio. Per prodotti di filiere alimentari si intendono anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Per rispondere al requisito della valorizzazione della materia prima di territorio il richiedente deve aver acquistato prodotti rientranti nelle seguenti categorie:
– prodotti da vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 228/2001;
– prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.
Ai fini dell’erogazione del contributo saranno considerati prioritari gli acquisti di prodotti D.O.P. e I.G.P. e di prodotti ad alto rischio di spreco; si riporta di seguito l’elenco dei prodotti considerati prioritari, secondo Allegato 1 al Decreto pubblicato in Gazzetta in data 06/11/2020 (vedi tabella allegata):
· latte 100% italiano;
· prosciutto crudo DOP e prosciutto cotto 100% italiano;
· salumi vari da suino DOP e IGP da animali nati allevati e macellati in Italia;
· salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e macellati in Italia;
· formaggi DOP o da latte 100% italiano;
· olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o DOP;
· carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia;
· carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia;
· zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana;
· minestrone con verdure filiera e materia prima italiana;
· pasta secca con grano 100% italiano;
· riso da risotto con riso 100% italiano;
· preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana;
· passata di pomodoro 100% italiana;
· polpa di pomodoro o pelati 100% italiana;
· sughi pronti da materia prima italiana;
· verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana;
· verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense;
· legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana;
· macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana;
· succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana;
· crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano;
· vini D.O.P. e I.G.P.;
· aceti balsamici D.O.P. e I.G.P..
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è dato a fronte di acquisti effettuati dopo il 14 agosto 2020 e dimostrabile dietro apposita documentazione fiscale.
L’ammontare degli acquisti non può essere inferiore ai 1.000 euro né superiore a 10.000 euro, esclusa l’IVA, che rappresentano anche rispettivamente il contributo minimo e massimo concedibile.
Il soggetto beneficiario è tenuto ad acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agroalimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale.
L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti “de minimis”.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
L’impresa può presentare domanda di contributoattraverso il portale della ristorazione (https://www.portaleristorazione.it/) con identità digitale SPID o fisicamente attraverso gli sportelli di Poste Italiane, entro il 28 NOVEMBRE ore 23:59 sul portale della ristorazione altrimenti orario del proprio ufficio postale, mediante inserimento o presentazione della richiesta di accesso al beneficio completa dei dati richiesti, ivi inclusa copia del versamento dell’importo di adesione all’iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento fisico o digitale del valore di € 30,00.
Alla domanda andrà allegata, oltre alla ricevuta di versamento del predetto importo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatto dal legale rappresentante concernente:
- gli aiuti complessivamente percepiti in regime "de minimis" o "de minimis agricolo" nell'ultimo triennio, incluso l'anno della domanda:
- aver subito, nel quadrimestre marzo-giugno 2020, un calo del fatturato e dei corrispettivi medi di almeno un terzo rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Questo criterio non si applica alle aziende attive a partire dal gennaio 2019;
- iscrizione dell'attività al registro delle imprese con codice ATECO prevalente;
- l'insussistena di condizioni ostative;
- ogni altra richiesta presente nella modulistica predisposta da Poste Italiane;
- la mancata presentazione della domanda di contributo per i centri storici di cui all'art. 59 del D.L. 104 (il nostro comune non rientra fra questi);
- i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l'effettivo acquisto e consegna dei prodotti alimentari, anche non quietanzati.
L’impresa richiedente inoltre provvede ad inserire sulla piattaforma della ristorazione o presentare presso gli sportelli postali, i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l’effettivo acquisto e la consegna effettuati dopo il 14 agosto 2020, anche non quietanzati.
ISTRUTTORIA E MODALITÀ PER IL CONTRIBUTO
Poste Italiane S.p.A subordinerà l’accettazione della domanda alla verifica di corrispondenza tra Partita IVA e Codice ATECO oltre a Partita Iva e IBAN del richiedente e alla completezza della elencata documentazione.
Poste Italiane trasmetterà al Ministero delle Politiche agricole l’elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del contributo da ciascuno richiesto corrispondente alle fatture presentate nella domanda.
Il MIPAAF, dopo aver condotto le opportune verifiche, determinerà il contributo erogabile a ciascun beneficiario – dando priorità alle richieste che hanno ad oggetto acquisti di prodotti D.O.P./I.G.P. e di prodotti idonei ad evitare sprechi alimentari.
Oltre all’importo minimo di 1.000 euro, saranno ripartite le risorse residue tra i beneficiari, fino al raggiungimento del tetto massimo (10.000 euro).
Qualora il totale dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili, il Ministero delle politiche agricole stabilirà il contributo concedibile in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati e alle domande ricevute.
Sulla base dell’elenco definitivo dei soggetti beneficiari, ottenuto dopo i controlli documentali e la registrazione al Registro nazionale aiuti (Rna) per la verifica del rispetto del massimale degli aiuti de minimis da parte di Poste Italiane, il Ministero delle Politiche agricole autorizzerà l’erogazione del contributo.
Il suddetto contributo sarà liquidato da Poste Italiane S.p.A. in due momenti diversi, ed in particolare:
· un anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto (tramite bonifico effettuato da Poste Italiane);
· il saldo del 10%, dopo aver presentato le quietanze di pagamento degli acquisti; ciò potrà essere fatto entro 15 giorni dalla ricezione dell’anticipo attraverso il canale (telematico o fisico) scelto per la presentazione della domanda originaria.
L’eventuale indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, sarà punita con la sanzione amministrativa pari al doppio del contributo non spettante e la restituzione, insieme alla sanzione stessa, dovrà avvenire con Modello F24 (si attende l’istituzione dei relativi codici tributo).
Si tenga infine presente che il contributo non ha rilevanza fiscale (non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP).
Allegati:
· istruzioni alla compilazione della documentazione
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