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sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali – articolo 13, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; articolo 11, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 – INPS, circolare 13 novembre 2020, n. 129.

L’INPS ha diramato nuove istruzioni (allegate) in relazione alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dall’articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto ristori) e dall’articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. ristori-bis) .

Le nuove istruzioni, che per espressa previsione dell’istituto sostituiscono le precedenti , confermano la possibilità per le aziende alberghiere di ricorrere alla sospensione prevista dalle disposizioni sopra richiamate.

La possibilità che l’istituto emanasse nuove istruzioni, al fine di integrare e correggere alcuni aspetti della precedente circolare n. 128, era stata anticipata con la nostra precedente circolare.

 

sospensione dei versamenti contributivi

L’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, come specificato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2020, prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS, precisando che tale sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

Per quanto riguarda il versamento della quota a carico dei lavoratori, confermando l’orientamento espresso in precedenza, l’istituto ha espresso l’avviso che sia ricompresa nella sospensione.

La sospensione non opera rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero all’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dei versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, 8 aprile 2020, n. 23 e 19 maggio 2020, n. 34.

 

soggetti interessati alla sospensione contributiva

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della sospensione contributiva, nel fornire le indicazioni sotto riportate l’istituto evidenzia che, per espressa previsione normativa, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione verranno comunicati all’INPS a cura dell'Agenzia delle entrate, al fine di consentire e verificare il corretto riconoscimento ai destinatari dei nuovi provvedimenti di sospensione.

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 137 del 2020, così come precisato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2020, sono destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020 i datori di lavoro che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al decreto- legge n. 149 del 2020. Si ricorda che tra tali attività rientra quella alberghiera.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 149, sono altresì destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020, i datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. zone rosse, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 al decreto-legge n. 149.

I suddetti datori di lavoro possono usufruire delle sospensioni dei versamenti contributivi in relazione ai dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza in trattazione.

Agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, secondo la previsione dettata dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 149, gli ambiti territoriali sono individuati dall’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, come segue:

-       zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle regioni e delle province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancione e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva di cui alla presente circolare.

 

modalità di sospensione

aziende con dipendenti

Alle posizioni contributive relative alle aziende che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 149, e alle aziende la cui unità produttiva od operativa è ubicata nella c.d. zona rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 al decreto-legge n. 149 verrà attribuito il codice di autorizzazione “4X”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.

Il codice di autorizzazione verrà attribuito in automatico a cura della Direzione generale e potrà essere visualizzato sul Cassetto previdenziale aziende.

Nel caso in cui all’azienda, pur rientrando nell’ambito di applicazione della norma, non risulti assegnato il codice di autorizzazione “4X”, la stessa potrà inoltrare richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione tramite i canali in uso.

L’istituto procederà alla verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti necessari per l’accesso alla sospensione (codice ATECO) e, nelle more, l’azienda procederà ad esporre l’apposito nuovo codice causale come di seguito illustrato.

I contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 137 e dell’articolo 11 del decreto-legge n. 149, sono quelli dovuti per la competenza del mese di ottobre 2020.

Per il periodo di paga ottobre 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo codice “N974”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.”; e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

L'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N974” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero ad un credito azienda o un saldo a zero.

contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

 

modalità di recupero dei contributi sospesi

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

L’istituto ricorda infine che, in coerenza con l’impianto normativo disciplinante le sospensioni dei versamenti contributivi connessi, da ultimo, all’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche nella fattispecie in esame non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

circolare inps


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