Indennità per i lavoratori a termine del turismo – decreto ministeriale 13 luglio 2020
Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto 13 luglio 2020 (allegato) con il quale riconosce ai lavoratori dipendenti a termine del settore del turismo e degli stabilimenti termali danneggiati dall'epidemia un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
Il bonus è esentasse e non è cumulabile con le altre indennità Covid-19, né con il reddito di emergenza o con il reddito di cittadinanza.
Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale, il bonus spetta, oltre che ai soggetti già individuati dal decreto interministeriale del 30 aprile 2020, anche ai lavoratori in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del decreto in commento, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
L’indennità è erogata direttamente dall’INPS previa domanda degli interessati. Sulle procedure per la richiesta si attendono indicazioni da parte dell’istituto.
La misura in esame è stata fortemente voluta da Federalberghi, al fine di ampliare il sostegno al reddito dei lavoratori stagionali del settore, evitando altresì la dispersione delle professionalità.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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