Formazione in materia di salute e sicurezza - ripresa delle attività per l’erogazione dei corsi - DPCM 11 giugno 2020 (Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n.147)
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e del D.L. 16 maggio 2020 n. 33” prevede, all'articolo 1, comma 1, lettera q) la possibilità di riprendere lo svolgimento dei corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall'INAIL.
Si tratta di misure organizzative (es. gestione di spazi di lavoro) e misure di prevenzione e protezione (es. informazione, misure igieniche, utilizzo di mascherine).
Sulla scorta del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della Protezione civile, il Ministero del lavoro ha chiarito (https://bit.ly/3fxJ0w7) che con la ripresa delle attività produttive sarà possibile svolgere attività formativa in presenza qualora non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare la modalità in videoconferenza o quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione sulla sicurezza (es. utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro).
Per lo svolgimento dei corsi in presenza dovranno essere adottate idonee misure di contenimento del rischio quali:
- utilizzo di locali dotati di adeguata aerazione;
- distanziamento fisico di almeno un metro;
- utilizzo della mascherina chirurgica;
- accessibilità all'igiene frequente delle mani;
- garanzia dell’igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro secondo le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità.
Per la formazione obbligatoria su salute e sicurezza prevista per le figure della prevenzione, pur rimanendo valide le indicazioni di cui sopra, viene suggerito di preferire, in questa fase, la “videoconferenza in modalità sincrona” piuttosto che la formazione in presenza, fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l’addestramento pratico, come per gli addetti designati al primo soccorso in azienda.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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