Divieto di licenziamento – tutela NASpI – INPS, messaggio 1° giugno 2020, n. 2261.
Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, l’INPS si è espresso (cfr. allegato) in ordine alla possibilità di procedere all’accoglimento delle domande di indennità NASpI in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel periodo di vigenza del divieto posto dall’articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia).
In particolare, il Ministero ha osservato che non rileva, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – in quanto l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore.
Per questo motivo è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche in data successiva al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore della disposizione in questione.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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