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emergenza coronavirus – dpcm 22 marzo 2020 – circolare del Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno ha emanato una nuova circolare per fornire indicazioni ai prefetti e agli altri enti istituzionali sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel dpcm del 22 marzo 2020.

In considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, con il citato provvedimento sono state infatti introdotte ulteriori restrizioni, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività produttive e agli spostamenti fra territori comunali diversi, finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione.

Il Ministero evidenzia che per le attività commerciali continuano comunque ad operare le previsioni recate dal dpcm 11 marzo 2020 nonché dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, con la quale, tra l’altro, è stata prevista la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio, fatte eccezione per quelli situati lungo le autostrade (con possibilità di vendere solo prodotti da asporto), e per quelli siti negli ospedali e negli aeroporti (con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro).

Per quanto riguarda le attività produttive sospese dal dpcm 22 marzo 2020, il Ministero dell’Interno ricorda che le stesse possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile.

Per quanto riguarda invece le attività professionali, non è prevista la loro sospensione, ma restano ferme le raccomandazioni indicate all'articolo 1, punto 7, del dpcm 11 marzo 2020 (incentivazione del lavoro agile, incentivazione di ferie e congedi retribuiti, assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, eccetera).

Anche le attività elencate nell’allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020 possono proseguire la loro attività, oltre ovviamente ai servizi di pubblica utilità ed essenziali.

Il Ministero dell’Interno ribadisce che, ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera d) del dpcm 22 marzo 2020, è consentita la prosecuzione anche delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nell’allegato 1 del dpcm, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Il Ministero ribadisce inoltre che la prosecuzione di tali attività (non ricomprese nell’elenco allegato al dpcm 22 marzo 2020), è subordinata all’invio da parte dell'operatore economico di una comunicazione al proprio Prefetto in cui indicare specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi forniti. Spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all'esito della quale potrà disporre la sospensione dell'attività laddove non ravvisi l'effettiva ricorrenza delle condizioni medesime.

Il Ministero dell’Interno richiama i Prefetti, in considerazione della particolare delicatezza della funzione loro attribuita, a garantire un corretto bilanciamento tra l'imprescindibile esigenza di salvaguardia della salute pubblica e quella, altrettanto essenziale, della continuità dei processi produttivi ritenuti di primaria importanza per il Paese.

Il Ministero ritine infine opportuno sottolineare che il meccanismo delineato dal dpcm 22 marzo 2020, non introduce una forma di preventiva autorizzazione da parte dei Prefetti, ma, in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione di tali attività sino all'adozione di una eventuale sospensione.

Relativamente al divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano (introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del dpcm 22 marzo 2020) il Ministero sottolinea che tali spostamenti rimangono consentiti per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.

 

Distinti saluti

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                                               (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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