emergenza coronavirus – ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato un decreto con il quale vengono definite nuove misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto sospende la gran parte delle attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di alcun espressamente indicate.
Gli alberghi (attività con codice Ateco 55.1) possono continuare a svolgere la propria attività, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro individuate dal protocollo tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020.
Nel silenzio della norma, si ritiene che restino ferme le più stringenti limitazioni previste da provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome.
Si evidenzia che analoga deroga è riconosciuta alle associazioni di categoria (attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali, corrispondenti al codice Ateco 94).
È inoltre fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, ribadendo quanto previsto dall’ordinanza odierna del Ministro della salute. Al riguardo, viene espressamente abrogata la possibilità, sin qui prevista, di rientrare “presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
allegato (Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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