Le Terme Tettuccio

Il Golf 18 buche
Montecatini Alto
Lo stabilimento Tettuccio
Uto Ughi a Estate Regina
Ippodromo Sesana
Miss Italia a Montecatini Terme
Montecatini Alto
Natale su Viale Verdi
Parco Termale
  • Le Terme Tettuccio
  • Il Golf 18 buche
  • Montecatini Alto
  • Lo stabilimento Tettuccio
  • Uto Ughi a Estate Regina
  • Ippodromo Sesana
  • Miss Italia a Montecatini Terme
  • Montecatini Alto
  • Natale su Viale Verdi
  • Parco Termale

Coronavirus - misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori – decreto-legge 17 marzo 2020 n 18

È stato pubblicato il decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia) recante le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’articolo 26 del decreto n. 18 ha previsto misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato. La norma prescrive che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Fino al 30 aprile, ai lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n.104), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (articolo 3, comma 1, legge n.104 del 1992), il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero come previsto dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9.

A tali fini, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

allegato                                                                (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

 

Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande

6.Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.


Ritorna
 
 

ACCESSO RISERVATO AI SOCI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome utente:

Password :


Inserite il testo visualizzato nell'immagine:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?
Non hai un account?

 
 

ANTEPRIMA FEDERALBERGHI

02/07/2025

È stato pubblicato il c.d. decreto economia (decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95) che introduce disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

02/07/2025

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge “economia”, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 giugno, che introduce alcune disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese.

04/06/2025

E’ stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali .

29/05/2025

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha annullato la circolare del Ministero dell’Interno dello scorso 18 novembre 2024, con cui il Ministero aveva ritenuto non conformi all’articolo 109 tulps le procedure di check in da remoto, richiedendo l'identificazione “de visu” degli ospiti al fine di verificare la corrispondenza tra le persone alloggiate e i documenti forniti.

12/05/2025

Il lavoratore stagionale che abbia presentato domanda di conversione e sia in possesso della relativa ricevuta può legittimamente avviare l’attività lavorativa non stagionale, nel rispetto dei requisiti sopra indicati, fino alla definizione del procedimento da parte dello Sportello unico per l’immigrazione.

12/05/2025

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto contenente le disposizioni attuative del c.d. bonus donne, l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 . Di seguito sono riassunti i contenuti del provvedimento in oggetto.

SERVIZIO NEWSLETTERS

resta sempre aggiornato...
iscriviti alle newsletters!

 
 

I NOSTRI PARTNERS