coronavirus - estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 – articolo 24 decreto-legge 17 marzo 2020 n 18
L’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede che il lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori che possono fruirne alternativamente.
L’articolo 24 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia) ha disposto che il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa sia incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
allegato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
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