coronavirus – attività di somministrazione e bar all’interno delle strutture ricettive - articolo 1, lettera n) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2020, n. 59)
L’articolo 1, lettera n) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 stabilisce che, nei territori indicati dallo stesso articolo 1 (regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) “sono consentite le attività di somministrazione e bar, dalle 6:00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione”.
Ovviamente, la ratio del provvedimento, volta ad evitare gli assembramenti e gli spostamenti non indispensabili, deve essere contemperata con la necessità di assicurare a tutti la possibilità di alimentarsi.
Federalberghi ha formulato un quesito urgente, segnalando che “per i clienti degli alberghi, che sono impossibilitati a consumare i pasti presso la propria abitazione, si ritiene che tale esigenza possa e debba essere soddisfatta, nell’interesse dei singoli e della collettività, ammettendo la possibilità di consumare i pasti, durante tutto l’arco della giornata, avvalendosi del servizio disponibile presso il proprio domicilio temporaneo, che è costituito per l’appunto dalla struttura ricettiva, sempre nel rispetto delle disposizioni concernenti il rispetto della distanza interpersonale.”
Federalberghi ha conseguentemente chiesto una conferma ufficiale in relazione alla possibilità di interpretare la disposizione nel senso “di consentire alle strutture ricettive lo svolgimento di attività di somministrazione e bar nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al decreto 8 marzo 2020”, confermando la prassi già adottata da una regione in relazione ad un provvedimento di segno analogo.
In attesa di ricevere la risposta ufficiale a tale quesito, che dovrebbe essere diffusa a mezzo FAQ, considerando l’urgenza connessa ai pasti da servire nella giornata odierna, si ritiene opportuno anticipare il contenuto di alcuni riscontri positivi pervenuti per le vie brevi, in virtù dei quali si ritiene che la norma “possa essere interpretata nel senso di consentire alle strutture ricettive lo svolgimento di attività di somministrazione e bar nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al decreto 8 marzo 2020”.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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