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Incentivi assunzioni percettori di ASPI

Si fa seguito alla precedente comunicazione  in materia (cfr. nostra circolare n. 156 del 2013) per informare che I'INPS ha diramato istruzioni relative alla fruizione del beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera b) del decreto legge n. 76 del 2013, in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori percettori dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpi).

Nel rinviare alla lettura integrale del documento (allegato) di seguito se ne riassume il contenuto.

 

quadro normativo

L'articolo 7, comma 5, lettera b, del decreto legge lavoro 76 del 2013 stabilisce che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'ASpi è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici è escluso per quanto concerne quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che,  al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo

 

soggetti destinatari

Il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell'indennità ASpi.

A tal proposito, l'Istituto, tenuto conto che lo scopo della norma è quello di favorire l'occupazione, evidenzia che possono rientrare anche coloro che siano destinatari dell'Assicurazione sociale per l'impiego, e cioè a soggetti che, pur avendo presentato la relativa domanda per ottenere l'erogazione e, naturalmente, essendo in possesso dei requisiti per attenerla, non l'abbiano ancora materialmente percepita.

 

Inoltre, si potrà accedere all'incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpi, cui, in forza della previsione contenuta all'articolo 2, comma 15 della legge n. 92 del 2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.

Ai sensi del citato articolo 2, comma 15, legge n. 92, la percezione dell'indennità ASpi è sospesa fino ad un massimo di sei mesi, in caso dì nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato.

 

oggetto del beneficio

L'agevolazione è pari al 50 per cento dell'importo dell'indennità residua ASpi cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto; l'importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta soltanto per ì periodi dì effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.

In ogni caso, precisa I'INPS, la somma a credito dell'azienda non può superare l'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprensiva delle eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.

Il beneficio non può comunque superare la durata dell'indennità ASpi che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale dell'indennità stessa, detraendo i periodi di cui l'interessato ha già usufruito all'atto dell'assunzione.

 

cumulo con altri incentivi

L'INPS precisa che l'incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente.

A tal proposito, a titolo puramente esemplificativo vengono richiamate le agevolazioni dì cui alla legge 223 del 91 per assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non titolari della relativa indennità, o quella dì cui all'articolo 4, commi 8- 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (lavoratori ultracinquantenni, cfr. nostre circolari n. 171 e n. 175 del 2013).

Invece, la cumulabilità non opera per le altre tipologie dì aiuti di tipo finanziario, in merito, viene fatto l'esempio del bonus lavoro ex articolo 1 del decreto legge n. 76 del 2013 (assunzione under 30, cfr. nostre circolari n. 201 e n. 205 del 2013).

Distinti saluti.

    IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                  (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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