DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PER ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI
Tale possibilità riguarda tutte le liti fiscali pendenti presso il competente organo giudiziario aventi ad oggetto i tributi comunali citati.
Per pendente si intende la lite fiscale notificata al comune entro il 24 aprile 2017 e non ancora decisa in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d'appello, che di Cassazione.
In altre parole, il contribuente deve aver notificato opposizione ad atti del Comune in merito al pagamento dei tributi comunali soggetti, entro il 24 aprile 2017.
Non rientrano in questa agevolazione i tributi comunali oggetto di atti notificati dal Comune ma non impugnati dal contribuente o impugnati con notifica al comune successiva a tale data.
Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali il contribuente è tenuto a versare solamente il tributo e gli interessi accertati dall'Ufficio (questi ultimi da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato), ma non più le sanzioni inizialmente applicate
Le domande di definizione agevolata devono essere presentate al Comune entro e non oltre il prossimo 2 ottobre p.v. mediante l'apposito modello, contestualmente al pagamento dell'importo totale dovuto se pari o inferiore a € 2.000,00.
Per importi superiori è ammesso i l pagamento rateale della somma dovuta con le seguenti modalità:
-
entro 2 ottobre 2017 il 40%;
-
entro il 30 novembre 2017 il 40%;
-
entro 30 giugno 2018 il 20%.
← Ritorna
Le Terme Tettuccio