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Legge di stabilità 2014 – riordino della tassazione immobiliare – istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IMU, TARI, TASI)

 

Vi informiamo che con la definitiva approvazione della Legge di stabilità 2014 (legge 27.12.2013 n. 147, S.O. n. 87 alla G.U. n. 302), entra in vigore il riordino della tassazione immobiliare illustrato nella nostra circolare n. 241/2013.

 

A decorrere dal 2014 viene quindi istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (art.1 comma 639), basata su due presupposti impositivi, uno collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e l’altro di natura patrimoniale. E’ infatti costituita da:

·la Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell’immobile;

·il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

·l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, connessa con il possesso di immobili, escluse le abitazioni principali, e collegata alla loro natura e valore.

 

TARI - E’ versata da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. (Commi 641 e 642).

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare (comma 650). Il comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (comma 651). In alternativa, il comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (comma 652).

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (comma 654).

Di seguito le specifiche riduzioni e agevolazioni che possono interessare la nostra categoria:

·20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio (comma 656);

· 40% della tariffa per le zone in cui non è effettuata la raccolta (comma 657);

· riduzioni per uso stagionale o uso non continuativo, ma ricorrente (comma 659 lettera c);

· ulteriori riduzioni ed esenzioni purché la relativa copertura sia disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso (comma 660).

· esenzione dal tributo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (comma 661).

Con successivo regolamento governativo sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea (comma 667).

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI (comma 668).

Il comune, con proprio regolamento, provvede quindi a disciplinare (comma 682):

· i criteri di determinazione delle tariffe;

· la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

· la disciplina delle riduzioni tariffarie;

· la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

· l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l’attività viene svolta.

 

TASI - Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti (commi 669 e 671). Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 670).

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU (comma 675). L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (comma 676). Il comune può elevare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve superare l'aliquota massima consentita per l'IMU (fissata al 10,6 per mille al 31 dicembre 2013). Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille (comma 677).

Il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente (comma 679 lettera c).

Nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal possessore o dal proprietario, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal possessore o proprietario (comma 681).

Il comune, con proprio regolamento, provvede quindi a disciplinare (comma 682):

·        la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

·        l'individuazione dei servizi  indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

 

 

IMU – Viene fatta salva la vigente disciplina dell’IMU. Come già anticipato nella nostra circolare n. 235/2013, l’IMU relativa agli immobili strumentali diventa deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20% (comma 715). Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deducibilità è elevata al 30% (comma 716). Viene invece confermata l’indeducibilità dell’IMU ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

 

In considerazione della continua evoluzione del dibattito politico sulla materia, ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni sulla regolamentazione dei tributi in oggetto.

 

Distinti saluti.

 

Il Direttore Generale

                                                                                              Dr. Alessandro Massimo Nucara


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