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il Ministero dell’Interno chiarisce che l'obbligo di identificazione e comunicazione degli alloggiati di cui all’articolo 109 Tulps riguarda anche i privati che affittano immobili o stanze per periodi brevi.

Federalberghi richiama da tempo l’attenzione delle istituzioni sui rischi indotti dalla proliferazione indiscriminata di attività di accoglienza, che, mascherata sotto la definizione di “sharing economy”, ha generato di fatto un mercato parallelo che si sottrae a qualunque obbligo, a partire da quelli basilari in materia di sicurezza.

L’offerta sui grandi portali di immobili privati, o parti di essi, per locazioni brevi, inferiori al mese, è in continua crescita. Attualmente, la normativa di sicurezza vigente prevede, per le locazioni di immobili privati, l’obbligo di comunicazione alla polizia delle generalità dei locatari solo in caso di contratti di durata superiore al mese.

La Federazione ha pertanto chiesto al Ministero dell’Interno di chiarire se, per le locazioni brevi, ex articolo 1571 del codice civile ed ex legge n. 431 del 1998, sia applicabile l’obbligo di notifica degli alloggiati previsto per le attività ricettive dall’articolo 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Ad avviso del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, “l’articolo 109 Tulps non può intendersi che nel senso della sussistenza degli obblighi di comunicazione ivi previsti in capo a chiunque eserciti un’attività ricettiva rivolta al pubblico in modo non episodico né occasionale e con finalità di lucro, indipendentemente dalla specifica modalità di gestione dell’esercizio, dunque, anche in capo a coloro che affittano i propri immobili per periodi brevi, per i quali non vi è l’obbligo di eseguire la comunicazione all’Autorità di p.s. di cui all’articolo 12 del D.L. n. 59 del 1978, convertito dalla legge n. 191/1978”.

Si ricorda che l’articolo 109 TULPS ed il relativo decreto attuativo (decreto del Ministero dell’Interno 7 gennaio 2013), prevedono l’obbligo di trasmettere alle questure le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore successive al loro arrivo, tramite il “portale alloggiati”.

Per essere abilitati alla comunicazione informatica/telematica, i locatori devono presentare specifica domanda alla questura della provincia in cui hanno sede gli immobili.

I dati delle persone alloggiate da trasmettere alla questura tramite il portale sono i seguenti:

  • data di arrivo;

  • numero giorni di permanenza;

  • cognome;

  • nome;

  • sesso;

  • data di nascita;

  • luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, Stato se all'estero);

  • cittadinanza;

  • tipo documento di identità;

  • numero documento di identità;

  • luogo rilascio documento (comune e provincia se in Italia, Stato se all'estero).

 

L’inosservanza all’obbligo di comunicazione alla questura, secondo le modalità previste, è sanzionata penalmente con l’arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

L'occasione risulta utile per rammentare l'importanza e l'utilità di tali adempimenti (si ricorda, al riguardo, il caso del terrorista turco arrestato ad aprile 2015, tempestivamente individuato dalle forze dell’ordine grazie alla comunicazione effettuata dall’albergo in cui era alloggiato) e per suggerire di invitare tutte le aziende associate a:

- prestare scrupolosa attenzione al corretto e tempestivo adempimento degli obblighi in materia di identificazione e comunicazione degli alloggiati;

- elevare il livello di attenzione contro ogni fonte di pericolo e verificare l'attualità delle misure di sicurezza aziendali (procedure interne, protezioni perimetrali, controllo accessi, dispositivi di videosorveglianza, selezione e formazione del personale, etc.);

- collaborare attivamente con le autorità di pubblica sicurezza, segnalando tempestivamente ogni elemento degno di nota e non solo le informazioni prescritte dalla legge.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato risposta Ministero


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