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NUOVA GABELLA PER LA VISIONE DEI FILM

MA FEDERALBERGHI SPUNTA CONDIZIONI MIGLIORATIVE PER I SOCI.

La legge del 1941 sul diritto d'autore aveva a suo tempo stabilito che fosse dovuto un "equo compenso" agli artisti, interpreti ed esecutori per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate, a carico di coloro che sfruttano economicamente l'opera. A tal fine era stato anche costituito IMAIE (Istituto Mutualistico Artisti Interpreti o Esecutori) per gestire questo "equo compenso" dovuto.

Per anni Federalberghi si era opposta a questa inutile ed ingiusta gabella che andava ancora una volta a mortificare le attività turistiche e che si sovrapponeva ad altri tributi simili quali SIAE e SCF.

Purtroppo, al termine del lungo contenzioso, il Tribunale di Roma nel 2013 ha stabilito il diritto all'equo compenso per interpreti ed esecutori di opere cinematrografiche e assimilate, trasmesse all'interno di un albergo. Secondo detto Tribunale, gli alberghi effettuano una utilizzazione "ulteriore e diversa" dell'opera cinematografica rispetto a quella effettuata dalle emittenti televisive, e, pertanto devono versare il compenso. Purtroppo nulla conta la tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, così come irrilevante è il fatto che gli ospiti abbiano o meno messo in funzione l'apparecchio televisivo. Ed anche il fatto che il cliente guardi da solo la televisione in camera sua costituisce un atto di comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica.

Per le opere musicali, i compensi dovuti alla totalità degli artisti, interpreti ed esecutori, sono invece versati dalle imprese ricettive a Scf, contestualmente al pagamento dei compensi spettanti ai produttori delle stesse opere.

A seguito della predetta sentenza, nel 2014 è stato costituito un Collegio Arbitrale incaricato di determinare l'equo compenso dovuto dalle strutture ricettive. Dal canto suo, Federalberghi ha avviato trattative  con gli artisti per tentare una conciliazione, arrivando ad un accordo congiunto che riconosce agli associati la riduzione del 15% sui compensi.

Il pagamento dei compensi annuali è dovuto in una unica soluzione entro il 1° luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. In via transitoria, si è stabilito che i compensi relativi agli anni 2014 e precedenti sovrà avvenire entro l'11 settembre 2015. Il pagamento oltre il termine stabilito, comporta alcune maggiorazioni sulla quota base.

L'equo compenso è quantificato in base al numero di camere ed al numero di stelle dell'hotel nonchè in base ai giorni di apertura stagionale.

Le strutture ricettive associate a Federalberghi hanno diritto alla riduzione del 15% degli importi indicati. L'accordo prevede il pagamento di una cifra transattiva forfettaria per le annualità pregresse al 2014, evitando in tal modo la condanna a pagare il compenso per tutto il periodo precedente non prescritto (dal 15 luglio 2009). Per le attività stagionali, attività avviate dopo il 15 luglio 2009 o con periodi di inattività, gli importi di cui sopra vengono proporzionalmente ridefiniti.


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