Le Terme Tettuccio

Il Golf 18 buche
Montecatini Alto
Lo stabilimento Tettuccio
Uto Ughi a Estate Regina
Ippodromo Sesana
Miss Italia a Montecatini Terme
Montecatini Alto
Natale su Viale Verdi
Parco Termale
  • Le Terme Tettuccio
  • Il Golf 18 buche
  • Montecatini Alto
  • Lo stabilimento Tettuccio
  • Uto Ughi a Estate Regina
  • Ippodromo Sesana
  • Miss Italia a Montecatini Terme
  • Montecatini Alto
  • Natale su Viale Verdi
  • Parco Termale

polizze a copertura dei rischi catastrofali

La legge di bilancio per l’anno 2024 ha stabilito che le imprese sono obbligate a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, e attrezzature industriali e commerciali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

L’obbligo assicurativo concerne i beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

La legge ha altresì stabilito che si deve tener conto dell'inadempimento di tale obbligo in caso di assegnazione di  contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su  risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi  e catastrofali.

Il decreto milleproroghe, accogliendo le istanze di Federalberghi, ha prorogato l’entrata in vigore della norma al 31 marzo 2025.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy hanno adottato un regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali (allegato).

L’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dal 27 febbraio (data di pubblicazione del decreto).

Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

Si ricorda che la polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, così definiti dal decreto in oggetto:

- terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;

- fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;

- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Il decreto fornisce inoltre le seguenti definizioni degli eventi per i quali è previsto l’obbligo assicurativo:

- alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;

- sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

- frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

La polizza assicurativa, stipulata ai sensi del decreto in oggetto, non copre:

- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;

- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;

- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato

 


Ritorna
 
 

ACCESSO RISERVATO AI SOCI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome utente:

Password :


Inserite il testo visualizzato nell'immagine:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?
Non hai un account?

 
 

ANTEPRIMA FEDERALBERGHI

18/04/2025

Toscana Promozione Turistica informa che sono  aperte le iscrizioni per i seguenti eventi:

31/03/2025

Il Consiglio dei ministri, nella riunione odierna, accogliendo le istanze di Federalberghi, ha prorogato il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

21/03/2025
  • assicurazione per rischi catastrofali
  • decreto bollette
  • recensioni online
  • termine lavori bando IFIT
  • semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture ricettive
  • noleggio auto con conducente
  • prevenzione incendi

 

 

 

12/03/2025

La legge 9 agosto 2023 n. 111 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

In attuazione della predetta disposizione, il Governo ha emanato il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, che, al comma 1 dell’articolo 24, stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

12/03/2025

Federalberghi ha stipulato una convenzione con la federazione Italiana degli enti Culturali, Turistici e Sportivi (Fictus), un’associazione nazionale di terzo livello costituita per coordinare e rappresentare gli interessi, promuovere e valorizzare le iniziative, delle associazioni, fondazioni e altri enti nazionali di Terzo Settore che operano in Italia nei settori dei beni culturali, della tutela e valorizzazione del territorio e dei beni immateriali, della mobilità e del turismo sociale e della pratica sportiva con finalità formativa e ricreativa.

07/03/2025

Il decreto - legge cd. “bollette” reca misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

SERVIZIO NEWSLETTERS

resta sempre aggiornato...
iscriviti alle newsletters!

 
 

I NOSTRI PARTNERS