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legge di bilancio 2025 – provvedimenti di carattere giuslavoristico e previdenziale – legge 30 dicembre 2024, n. 207

È stata pubblicata la legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (https://t.ly/NOzSz).

Come di consueto, la legge contiene misure di carattere giuslavoristico e previdenziale, di cui si fornisce di seguito un primo quadro.

 

somma a favore dei lavoratori che hanno un reddito massimo di 20mila euro (articolo 1, cc. 4-5)

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, esclusi i pensionati, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

a)    7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

b)    5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;

c)     4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Per individuare la percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno.

 

ulteriore detrazione dall’imposta in caso di reddito da 20mila a 40mila euro (articolo 1, c. 6)

Se i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

a)    a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

b)    al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

 

tracciamento spese trasferta (articolo 1, cc. 81-83)

Se effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):

-        non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) (articolo 51, c. 5, TUIR);

-        sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (articolo 54, c. 6-ter, TUIR);

-        sono deducibili dal reddito d’impresa, nei limiti previsti, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (articolo 95, c. 3-bis, TUIR);

-        sono deducibili dal reddito d’impresa le spese di rappresentanza (articolo 108, c. 2, TUIR).

 

maggiorazione contributiva (articolo 1, c. 169)

La legge di bilancio 2025 consente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, c. 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali.

La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente da tale maggiorazione contributiva non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata), ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del predetto articolo 24.

I contributi versati dal lavoratore riferiti alla suddetta maggiorazione contributiva sono deducibili, ai sensi dall'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per il 50% dell'importo totale versato.

È demandato ad un decreto del Ministro del lavoro, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia, il compito di definire le modalità attuative, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà di versamento della maggiorazione contributiva.

 

requisiti per accedere alla NASpI (articolo 1, c. 171)

La legge di bilancio 2025 introduce un nuovo requisito per il riconoscimento della NASpI: dal 1° gennaio 2025, ai fini del diritto dell’indennità, deve intercorrere un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che dà diritto alla NASpI.

Più precisamente, secondo quanto disposto dal comma 171 - che inserisce la lettera c-bis) nell’ articolo 3, c. 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 - con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, i lavoratori che si sono dimessi e vengono assunti, nell’arco dei dodici mesi successivi, da un altro datore di lavoro e successivamente da questi licenziati, non potranno percepire l’indennità se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno tredici settimane.

 

congedo parentale (articolo 1, c. 217)

La legge n. 207 modifica le regole di fruizione del congedo parentale. In particolare, con un primo intervento, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, l’indennità del congedo parentale viene elevata all’80% della retribuzione per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino.

I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i dodici anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al nono mese per poi azzerarsi (ma è sempre del 30% se si inizia a fruire del congedo dal settimo anno). L’indennità si mantiene al 30% nel decimo e nell’eventuale undicesimo mese solo se il genitore interessato ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte al trattamento minimo della pensione INPS.

 

decontribuzione lavoratrici madri (articolo 1, cc. 219-220)

Il comma 219 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 riconosce, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, escluse quelle domestiche, nonché delle lavoratrici autonome titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (sia in contabilità semplificata sia ordinaria) o di partecipazione, che non hanno optato per il regime forfetario:

-        madri di due o più figli;

-        che abbiano una retribuzione o un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua.

L’esonero:

-        è riconosciuto fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;

-        non spetta, per gli anni 2025 e 2026, alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero di cui all’articolo 1, c. 180, della legge di bilancio 2024.

È demandato ad un decreto del Ministro del lavoro, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia, il compito di definire le modalità attuative e, in particolare, la misura dell’esonero contributivo, le modalità di riconoscimento e di utilizzo nel rispetto delle risorse stanziate, pari a 300 milioni annui.

Ai sensi del comma 220, per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla gestione separata, l’esonero contributivo sarà parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’articolo 1, c. 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

 

premi di produttività (articolo 1, c. 385)

Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, il comma 385 riduce dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’articolo 1, c. 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

rimborso del canone di locazione qualora i lavoratori cambino la residenza (articolo 1, cc. 386-391)

I commi da 386 a 391 introducono una misura di sostegno a favore di lavoratori che accettano di trasferire la propria residenza a oltre 100 chilometri dal luogo di lavoro.

In particolare, il beneficio consiste nell'esenzione fiscale, fino a 5.000 euro annui, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Ai fini del beneficio, il lavoratore:

-        deve aver percepito, nell’anno precedente l’assunzione, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro;

-        deve aver trasferito la residenza ad una distanza superiore ai 100 chilometri calcolati tra la precedente e la nuova sede di lavoro.

L’esclusione:

-        è valida per i primi due anni dalla data di assunzione;

-        non rileva ai fini contributivi;

-        viene calcolata ai fini dell’ISEE per l’accesso a prestazioni assistenziali e previdenziali.

 

fringe benefit (articolo 1, cc. 390-391)

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, i commi 390 e 391, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, c. 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, elevano da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente:

a) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;

b) delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

-        delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;

-        dell'energia elettrica e del gas naturale;

-        delle spese per l’affitto della prima casa;

-        degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

 

trattamento integrativo speciale per i dipendenti del settore turistico (articolo 1, cc. 395-398)

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, ai commi da 395 a 398 si riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi, ai seguenti lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a 40.000 euro:

-        lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

-        lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024. Le somme erogate dovranno essere indicate nella certificazione unica. Il sostituto d’imposta recupera il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 1, c. 399)

Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relative alla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al periodo d’imposta precedente.

 

 

detassazione delle mance nel settore ristorazione turismo (articolo 1, c. 520)

Il comma 520, modificando i commi 58 e 62 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, eleva:

-        dal 25 al 30% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro fornite dai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il limite fino al quale le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%;

-        da 50.000 a 75.000 euro il limite reddituale di applicazione della tassazione agevolata.

Pertanto, dal 1° gennaio 2025, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate a favore di lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro, costituiscano reddito di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro:

-        sono soggette ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;

-        sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 26/E/2023:

-        nel rispetto dei requisiti indicati, la tassazione sostitutiva si considera il regime naturale per questa tipologia di redditi con la possibilità del lavoratore di richiederne espressa disapplicazione con apposita comunicazione scritta;

-        l’imposta sostitutiva viene applicata dal datore di lavoro, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore dipendente, tenendo conto degli importi corrisposti in denaro e con pagamenti elettronici, che deve versarla utilizzando i codici tributo specificati con la risoluzione del 17 marzo 2023, n. 16/E.

-        ai fini del calcolo del limite reddituale, debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Il limite reddituale è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva. Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). Entrano nel computo della soglia reddituale le somme assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance;

-        il superamento del limite reddituale di redditi di lavoro dipendente, previsto per l’accesso al regime sostitutivo, non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle predette mance conseguite nell’anno successivo.

 

Distinti saluti.

                                                                          Il Direttore Generale

                                                                 (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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È stata pubblicata la legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (https://t.ly/NOzSz).

Come di consueto, la legge contiene misure di carattere giuslavoristico e previdenziale, di cui si fornisce di seguito un primo quadro.

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